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DDL 1597 – Contrasto alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro


molestia sul luogo di lavoro

Il DDL 1597, recante “Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro”, è attualmente al vaglio della XI Commissione presso il Senato della Repubblica.

Il tema oggetto del testo è di rilevante importanza stante i dati allarmanti forniti dall’Istat. Il report pubblicato nel mese di febbraio 2018 indica che, nel periodo di osservazione compreso tra il 2015 e il 2016, le lavoratrici vittime di violenza di genere sono state 1.404.000 su tutto il territorio nazionale.

Queste donne, tuttavia, non sempre ricevono una adeguata forma di tutela. Allo stato il codice penale vigente contiene una norma che reprime la violenza sessuale: ai sensi dell’art. 609 bis “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La norma individua tre elementi, tra loro alternativi, costituenti la fattispecie di reato: la violenza, la minaccia e l’abuso di autorità. La norma, così formulata, è talora inadeguata a tutelare le lavoratrici, poiché non tiene conto di tutte quelle condotte che – seppure non poste in essere con minaccia, violenza o abuso di autorità – sono comunque lesive della libertà sessuale, della dignità e della personalità della donna nel luogo di lavoro. Tali condotte, pur in astratto penalmente rilevanti, non trovano riscontro in una vera e propria sanzione penale.

Con tali premesse viene formulato il presente disegno di legge ( DDL 1597 ).

Tra le principali novità vi è l’introduzione dell’art. 609 ter che andrebbe a disciplinare la zona grigia esclusa dalla applicazione del 609 bis. In particolare l’articolo reprime le condotte che pur non rientrando nella disciplina del 609 bis sono comunque penalmente rilevanti in quanto ledono la sfera sessuale della donna. È dunque punita la condotta di chi “con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona”. Il comma successivo prevede un aumento della pena “se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.

Affianco a questa novità legislativa, vi sono poi una serie di misure che possono così essere riassunte: 

  • Comitati unici di garanzia per le pari opportunità istituiti all’interno delle PP.AA. Le PP.AA. devono informare i propri dipendenti circa il ruolo, le funzioni, le competenze e i recapiti. In pari tempo le stesse devono predisporre piani formativi di prevenzione per i dirigenti e per i componenti dei medesimi Comitati.
  • Ispettorato del lavoro. A partire dalla data della denuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro, l’Ispettorato vigila sullo stato del rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore denunciante, al fine di assicurarne la tutela.
  • Campagne di comunicazione. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare sul fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro.

Il testo del DDL 1597 si inserisce in un contesto internazionale in cui l’Italia si è impegnata a garantire la integrità psico-fisica delle donne nell’ambiente di lavoro. Nello specifico si richiamano la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (Instabul 11.5.2011) e la più recente “Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro” (21.6.2019).

In forza della ratifica delle suddette Convenzioni, i Membri sono tenuti a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie attraverso l’adozione di leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione tanto per le lavoratrici quanto per i lavoratori e per tutti gli altri soggetti appartenenti ai cc.dd. gruppi vulnerabili.

Fonte: Senato - DDL 1597