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Legge 18 dicembre 2020 n. 176 : Il Decreto Ristori è convertito in legge


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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (D.L. n. 149/2020), Ristori ter (D.L. n. 154/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi. 

La Legge n. 176/2020 mantiene ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater, trasfusi nel corpo normativo (dall'integrazione salariale all'esonero contributivo, dall'istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19). 

Inoltre, sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020. 

LAVORO E PREVIDENZA:

1. Trattamenti di integrazione salariale (artt. 11 – 13)

• Quota delle risorse già stanziate per trattamenti nel 2020, ed eventualmente non impiegati, verranno conservate in conto residui, nell’esercizio finanziario relativo al 2021;
• Confermata la concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario con “ causale Covid-19 ” esclusivamente per periodi di durata massima di sei settimane intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021;
• I trattamenti relativi a periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 potranno essere riconosciuti anche ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020;
• È ampliata la possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l’assegno ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19, a carico di due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS.  

2. Sgravi contributivi (artt. 12 – 16)

• È previsto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal provvedimento in commento. L’esonero perde il carattere di rigida alternatività rispetto l’utilizzo degli ammortizzatori sociali dal momento in cui i datori di lavoro potranno rinunciare all’esonero in favore delle integrazioni salariali anche per una sola parte dei lavoratori;
• Confermato per tutto il 2021 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
• Uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per le mensilità relative a novembre 2020 (art. 16) e di dicembre 2020. 

3. Divieto di licenziamenti (art. 12)

• Prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riconosciuti per il periodo 16 novembre 2020 - 31 gennaio 2021, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce delle integrazione salariali;

4. Inserimento lavoratori svantaggiati (art. art. 1 septies e art. 12)

• Le imprese sociali vengono inserite nel novero dei soggetti con i quali i servizi di collocamento obbligatorio stipulano convenzioni quadro - aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro - al fine di favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili;
• Confermato anche per il 2021 lo sgravio contributivo, per un periodo massimo di 12 mesi, ed entro il limite di spesa di un milione di euro, in favore delle cooperative sociali che assumono con contratti a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere.

5. Rappresentatività sindacale (art. 12)

• In relazione al periodo contrattuale 2022 – 2024, viene stabilito al 31 dicembre 2021 la data alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe sindacali e proroga, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale, disponendo che le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

6. Sospensione versamento dei contributi (art. 13-bis)

• Vengono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 ( art 13 );
• La sospensione è estesa ( ad eccezione dei premi INAIL ) anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi e operanti nelle zone rosse.

7. Indennità omnicomprensiva (art. 15 e 15-bis)

• Ai lavoratori stagionali, ai tempi determinati e somministrati del settore turismo e stabilimenti termali ; agli automi privi di partita IVA iscritti alla Gestione Separata e agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nonché ai lavoratori intermittenti e agli incaricati alle vendite a domicilio viene riconosciuta, sulla base di requisiti diversificati per ciascuna categoria, un’indennità omnicomprensiva pari a 1.000 euro, per un massimo di due volte;
• Ai titolari di rapporto di collaborazione presso CONI, CIP e federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva viene erogata un’ indennità di 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020. 

8. Lavoro agile e congedi ( art. 22 e 22-bis )

• Viene esteso il diritto al lavoro agile o, in alternativa, al congedo straordinario in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in caso di quarantena precauzionale del figlio convivente fino all’età di 16 anni. Il lavoro agile e il congedo straordinario potranno essere concessi anche nell'ipotesi in cui il figlio venga interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra i 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
• Viene definito un’ulteriore limite di spesa, distinto dal precedente, per il riconoscimento di un congedo straordinario limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile. Possono usufruirne i lavoratori genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché i genitori di figli con disabilità iscritti alle scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o in quanto ospiti di centri assistenziali diurni chiusi per l’emergenza epidemiologica.

NOVITA’ IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO:

La conversione del Decreto Ristori è stata anche l’occasione per introdurre alcune modifiche alla legge n. 3/2012. Con queste norme, si è voluto semplificare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento per imprese e consumatori, anticipando l’applicazione di alcune disposizioni del nuovo Codice della Crisi d’impresa non ancora entrate in vigore, applicandole anche alle procedure attualmente pendenti. 

Ricordiamo infatti che il termine originario per l’entrata in vigore del Codice era il 15 agosto 2020 (fatta eccezione per alcune disposizioni normative in vigore già dal 16 marzo 2019) ma in aprile, con il c.d. Il Decreto Liquidità, il Governo ha deciso di rinviare di più di un anno l’entrata in vigore, posticipandola al 1° settembre 2021.

a) Una delle novità più rilevanti è la nuova definizione di consumatore. Con la nuova definizione si ricomprende nella nozione di “consumatore” anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a), a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali, estranei a quelli sociali.  

b) Si introduce inoltre la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive), nonché l'obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate. Oltre al coniuge, sono considerate “membri della stessa famiglia” i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto disciplinati dalla legge n. 76/2016.

c) è soppressa la disposizione secondo cui, ai tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, all’IVA e alle ritenute operate e non versate, era possibile esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche lo stralcio;

d) La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell’ambito della complessiva sistemazione dei debiti.

e) La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

f) Viene inoltre disposto che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, ovvero nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del D.Lgs 385/1993, non può presentare opposizione al piano né reclamo avverso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

g) alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi va allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi, che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;

h) il debitore persona fisica “meritevole” che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale - Legge 18 dicembre 2020, n. 176