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DL 23 settembre 2022, n. 144 : Decreto Aiuti-ter in Gazzetta Ufficiale


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Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.09.2022 è stato pubblicato il  DL 23 settembre 2022 n. 144 ( cd. Decreto Aiuti-ter ) recante “ ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). “ 

Con il DL 23 settembre 2022, n. 144 il Governo mette in campo, un ulteriore pacchetto di norme con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere l’economia con interventi che spaziano dagli sconti sulla benzina per il mese di ottobre , ai contributi straordinari per chi gestisce servizi di trasporto pubblico, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi sociosanitari e sociali alle persone disabili, per i cinema e i teatri, per le scuole paritarie, per i patronati. 

Viene esteso inoltre il bonus carburanti nel settore agricoltura e pesca mentre slitta a fine ottobre la scadenza per aderire alla regolarizzazione degli indebiti utilizzi del bonus ricerca e sviluppo. Nell’ambito degli obiettivi previsti dal Pnrr, viene istituito un fondo ad hoc per incrementare la disponibilità di posti letto a favore degli studenti universitari fuori sede. 

In materia di lavoro il decreto introduce parziali correttivi alle norme anti-delocalizzazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e una nuova indennità una tantum di 150 euro destinata a lavoratori dipendenti , pensionati , oltre ad una vasta gamma di altri soggetti tra cui i percettori di NASpI e reddito di cittadinanza. 

NORME ANTI-DELOCALIZZAZIONI : 

Il Decreto Legge interviene apportando alcuni correttivi alle norme anti-delocalizzazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 ( art. 1, commi da 224 a 237, Legge n. 234/2022 ), con la finalità di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo del Paese e disincentivare chiusure e cessioni di attività di imprese che non vertono in situazione di crisi aziendale. 

Per i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti, che procedono alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività, e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto nuovi obblighi. 

Il datore di lavoro è infatti tenuto a coinvolgere nella procedura sindacati; Regioni interessate; Ministero del Lavoro ; Ministero dello Sviluppo Economico e l’ ANPAL, mediante una comunicazione da effettuarsi almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo. Inoltre, nei sessanta giorni successivi all’invio della comunicazione, il datore di lavoro ha l’onere di elaborare e presentare, un piano di durata non superiore a dodici mesi finalizzato a limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, oggetto poi di discussione con le rappresentanze sindacali nei successivi 120 giorni ( non più 30 come nella versione previgente ). 

Nel caso in cui il datore di lavoro all’esito della procedura di cui all’art. 1 commi 224 n. 234/2021 cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale, il Decreto Aiuti-ter prevede la restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività ( art. 37, comma 2 ). 

La restituzione riguarda gli aiuti rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l’avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione, il debitore non potrà più essere destinatario di ulteriori sovvenzioni , contributi, sussidi ed ausili. Il Decreto prevede inoltre la riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo ai sensi del D.Lgs. N. 46/1999. 

In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo per il finanziamento della NASpI di cui all'art. 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ( cd. Ticket licenziamento ), innalzato del 500 % a fronte del 50 %  previsto in precedenza. In caso di sottoscrizione del piano, è inoltre previsto l’onere per il datore di lavoro di comunicare mensilmente lo stato di attuazione, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati conseguiti ( art. 37, comma 1, lett. c ). 

Viene inoltre ampliato da 90 a 180 giorni il termine entro cui i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima della scadenza del termine sono da considerare nulli

Abrogando l’ art.1, comma 236, della Legge 234/2021 viene soppressa la disposizione che prevedeva l’inapplicabilità della procedura di coinvolgimento sindacale ( art. 4, comi 5 e 6, della Legge n. 223/1991 ) in caso di mancata sottoscrizione, decorsi 90 giorni dalla comunicazione, dell’accordo sindacale previsto al comma 231. Il datore di lavoro dovrà comunque attenersi all’ordinaria procedura di licenziamento collettivo a prescindere dalla consultazione sindacale. 

INDENNITA’ UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI ( art. 18, DL 144/2022 ): 

Dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal “decreto Aiuti” ai titolari di reddito non superiore a 35mila euro (articolo 31, Dl 50/2022), il nuovo Decreto Aiuti-ter introduce una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti. Questa volta, l’importo è di 150 euro e spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. La somma sarà erogata in via automatica dal datore di lavoro nello stesso mese di novembre, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti). L’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile né costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia contributiva mensile. 

INDENNITA’ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI ( art. 18, DL 144/2022 ) : 

Il Decreto Aiuti-ter riconosce l’indennità una tantum di 150 euro, nel mese di novembre, anche per i titolari di trattamenti pensionistici (inclusi pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento), con reddito Irpef 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20mila euro. L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, sequestrabile, pignorabile. 

La stessa somma di 150 euro spetta anche ad una vasta categoria di soggetti tra cui coloro che, per il mese di novembre 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi DisColl o agricola ; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con contratti attivi alla data di entrata in vigore dell’ Aiuti ter , iscritti alla Gestione separata dell’Inps e con reddito 2021 derivante dai quei rapporti non superiore a 20mila euro; ai lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato di una delle indennità previste dai decreti “Sostegni” (articolo 10, commi da 1 a 9, Dl 41/2021) e “Sostegni-bis” (articolo 42, Dl 73/2021); ai collaboratori sportivi già beneficiari di misure di sostegno riconosciute da provvedimenti emergenziali anti Covid (articolo 32, comma 12, Dl 50/2022); ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20mila euro; ai beneficiari dell’una tantum di 200 euro prevista dal Dl 50/2022, articolo 32, commi 15 (lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile) e 16 (incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro); ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, sempre che nessun componente percepisca una delle indennità una tantum. 

INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI : 

Per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’Inps o alle casse di previdenza private, la nuova misura di sostegno rappresenta un’integrazione del primo bonus di 200 euro (articolo 33, Dl 50/2022). A quell’importo vengono ora aggiunti altri 150 euro, a condizione che il richiedente abbia avuto un reddito complessivo 2021 non superiore a 20mila euro. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale