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DPCM 2 marzo 2021: Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica


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Nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2021, S.O. n. 17, è stato pubblicato il DPCM 2 marzo 2021, che introduce ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. 

Il Decreto è diviso in più parti, la prima di carattere generale, altre destinate rispettivamente alla “Zona bianca, “Zona gialla”, “Zona arancione”, “Zona rossa” e, ancora, una dedicata agli spostamenti da e per l’estero e una ai trasporti. 

Per quanto concerne la prevenzione dei contagi nei luoghi di lavoro, il nuovo DPCM continua la linea già seguita dai precedenti. 

L’art. 4 - intitolato a Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali - conferma il dovere di rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Come fatto dai precedenti Decreti, anche quest’ultimo riporta in allegato il testo dei Protocolli a suo tempo sottoscritti, che così vengono pubblicati per un’ulteriore volta sulla Gazzetta Ufficiale.

Quanto previsto da Protocolli è, pertanto, considerato attuale, in attesa che le vaccinazioni anti Covid possano concorrere al contenimento della pandemia. 

Ugualmente rilevante ai fini della prevenzione negli ambiti lavorativi è quanto prevede l’art. 6, comma 4, del DPCM, secondo cui “E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 … nonché di quanto previsto dai Protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto” (ossia, Protocollo 24 aprile 2020 e Protocollo cantieri). 

Il DPCM affida ai Prefetti territorialmente competenti il compito di assicurare l'esecuzione delle misure dallo stesso previste nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.  

Ai predetti scopi, i Prefetti si avvalgono delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata. 

Le disposizioni di cui al DPCM, pubblicato in data 3 marzo, sono da applicare a partire dalla data del 6 marzo e dalla stessa data sostituiscono il precedente DPCM del 14 gennaio 2021. 

Per espressa previsione, il nuovo DPCM è destinato a restare in vigore fino al 6 aprile 2021. 

Fonte:  Presidenza del Consiglio dei Ministri