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Tutte le novità fiscali per imprese previste in Legge di Bilancio 2020


bilancio 2020
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Con il contributo dello Area Tax di Fieldfisher, riportiamo di seguito le principali novità della Legge di Bilancio 2020 riguardanti la fiscalità d'impresa con particolare riguardo a IRPEF ; IRES ; Imposte Indirette.

Fieldfisher è tra i principali studi professionali nel campo della consulenza Tax, Legal, Labour e Risk Compliance. La strategia Fieldfisher è di puntare ai massimi standard di specializzazione nei vari ambiti del diritto, mantenendo salde le logiche del lavoro di squadra e dell'interdisciplinarietà tra professionisti. Fieldfisher è una International Law Firm, leader di mercato nei settori più dinamici dell’economia mondiale, caratterizzato da un’organizzazione innovativa e lungimirante, focalizzata in particolare sulla tecnologia, la finanza e i servizi finanziari, l’energia e le risorse naturali. I clienti scelgono di lavorare con Fieldfisher perché fornisce soluzioni imprenditoriali pratiche e innovative grazie all’eccellente competenza legale e consolidata esperienza, nel rispetto delle tempistiche e del budget.

Novità in materia IRPEF

Comma 175: Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia 

Sono state prorogate per l’anno 2020 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

In particolare, la proroga interessa l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari e la detrazione IRPEF maggiorata al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel 2020 è, inoltre, possibile fruire ancora del bonus mobili, ma solo per i lavori edilizi iniziati nel 2019.

Commi 632 e 633: Fringe benefit auto aziendali

Modificata la misura di imponibilità del fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica.

In particolare, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, il reddito è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri - calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI - al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale è incrementata in base alle emissioni del veicolo e, precisamente:

  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
  • 40% per l’anno 2020 (50% a decorrere dal 2021) per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
  • 50% per l’anno 2020 (60% a decorrere dal 2021), per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, restano assoggettati alla vigente normativa.

Comma 677: Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali

È stato elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione dei “buoni pasto” ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Commi 679 e 680: Tracciabilità delle detrazioni

Dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento “tracciabili” come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non si applica in relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN .

Commi 691 e 692: Regime forfettario

Sono state reintrodotte come condizioni per l’accesso al regime forfettario il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro già previste dalla vecchia disciplina.

È stato inoltre previsto un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica .

Comma 691: Abrogazione Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000,00 euro

È stata abrogata l’imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche applicabile al superamento della soglia di ricavi/compensi prevista per il regime forfetario di cui al precedente paragrafo e fino ai 100.000,00 euro.

La norma, che sarebbe dovuta diventare operativa dal 2020, in sostanza, non è mai entrata in vigore .

Novità in materia IRES

Comma 287: Ripristino dell’ACE 

È stata ripristinata, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019), l'applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica – ACE abrogato dalla legge di bilancio 2019.

L'agevolazione trova quindi applicazione, senza soluzione di continuità, con coefficiente di remunerazione per il 2019 ridotto all'1,3%.

La disciplina viene ripristinata attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al reinvestimento degli utili.

Commi 4 e 5: Deducibilità IMU

È stata aumentata dal 40% al 50% la percentuale di deducibilità IRPEF ed IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. La modifica opera a partire dal 1° gennaio 2019, vale a dire dal periodo di imposta 2019 per i soggetti “solari”.

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 la percentuale sarà del 60 %, mentre a decorrere dal 2022, l’IMU sarà deducibile integralmente.

Tali disposizioni trovano applicazione anche per l’IMI - istituita dalla provincia autonoma di Bolzano - e per l’IMIS della provincia autonoma di Trento.

Comma 690: Estromissione dei beni immobili imprese individuali

È stata reintrodotta la procedura di estromissione agevolata per i beni strumentali per natura e per destinazione posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2019.

L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020.

Il regime agevolativo prevede l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% .

Comma 712: Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni

È stato modificato il regime transitorio relativo alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.

In estrema sintesi, viene rinviata, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e ai tre successivi (2022, 2023, 2024 e 2025, per i soggetti "solari") la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari").

Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), non si tiene conto del predetto differimento.

Comma 714 - 715: Deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali

La Manovra stabilisce che, sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la deduzione della quota del 5%, originariamente spettante per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”), è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, per i soggetti “solari”).

Pertanto, con riferimento al 2019, non spetta alcuna deduzione.

La disposizione interessa le quote di ammortamento pregresse relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta.

Commi 716-718: Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione 

È stata introdotta un'addizionale IRES del 3,5% sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, applicabile dal periodo di imposta 2019 e per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

L’addizionale deve essere applicata ai redditi delle attività svolte sulla base di un contratto di concessione.

Novità in materia di Imposte Indirette

Commi 2-3: Sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e “ridotta” 

Bloccati per il 2020 gli aumenti delle aliquote IVA e delle accise.

Per gli anni successivi, si prevede l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

Comma 630: Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

Decorrere dal 1°ottobre 2020 vengono esclusi dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori.

Le norme in esame prevedono inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 l’esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

Comma 631: Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica

Rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operandone inoltre un complessivo riordino all’interno del Testo Unico Accise.

Comma 659 Accise tabacchi lavorati 

Elevate le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare innalzando l’importo dell’accisa minima e dell’onere fiscale minimo (quest’ultimo valevole per le sigarette), nonché l’importo dell’aliquota di base sui predetti prodotti.

Comma 725-726: IVA noleggio imbarcazioni da diporto

Nell’intento di prevenire frodi e abusi, la Manovra stabilisce che ai fini dell'applicazione dell’IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Unione europea va dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova e non presunta.

Le modalità e i mezzi idonei a fornire la predetta dimostrazione saranno individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolazioni fiscali alle imprese

Commi 184-197: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

La legge di Bilancio introduce un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Di fatto, si tratta di una proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti con differenti modalità applicative.

In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti.

Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

In particolare le aliquote sono:

  1. beni materiali strumentali – 6% del costo (quest’ultimo entro Euro 2milioni);
  2. Beni strumentali c.d. Industria 4.0 – 40% del costo (per la quota di investimento fino a Euro 2,5 mln) e 20% del costo (per la quota di investimento tra Euro 2,5 mln e 10 mln);
  3. beni immateriali connessi al funzionamento di beni materiali c.d. Industria 4.0 – 15% del costo (considerato fino al limite di Euro 700K).

Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento.

Commi 198-209: Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese 

Il credito d'imposta per investimenti in R&S viene sostituito dal nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l’operatività fino al 2020.

Commi 210-217: Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 

È stato prorogano al 2020 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulano i limiti massimi annuali del credito medesimo ed eliminano l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Commi 226-229: Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI 

Rifinanziata la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione di finanziamenti agevolati alle PMI per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Comma 313: Zone logistiche semplificate e Fondo per i comuni delle aree interne

È stato modificato il regime delle zone logistiche semplificate (ZLS) prevedendo che le stesse possano istituirsi esclusivamente nelle zone più sviluppate e prevedendo che tali ZLS abbiano un regime identico a quello previsto per le ZES, estendendosi a tali enti anche i benefici di carattere fiscale previsti originariamente solo in capo alle ZES.

Comma 316: Rafforzamento ZES

Viene inoltre esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta concesso per gli investimenti nelle ZES.

Commi 693-704: Rivalutazione dei beni

Riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, seguendo un’impostazione analoga a quella prevista in passato

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e riguarda i beni d’impresa (ad esclusione degli immobili-merce) e le partecipazioni.

I maggiori valori attribuiti ai beni sono riconosciuti mediante pagamento dell’imposta sostitutiva, da corrispondersi nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.

Gli effetti della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo al 2019 (2022) e - solo per gli immobili - i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° dicembre 2021.

Altre novità fiscali

Comma 678: Imposta sui servizi digitali

È stata modificata la disciplina dell’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019.

Le norme chiariscono le modalità applicative dell’imposta, pari al 3 per cento, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo e individuano le ipotesi di esclusione dall’imposta.

Tra le novità introdotte vi è l’obbligo per i soggetti passivi non residenti di nomina di un rappresentante fiscale.

Con una norma di chiusura, viene previsto che la disciplina dell’imposta sui servizi digitali sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.

Commi 710 e 711: Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE

Viene esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) stabilendo che, a decorrere dal 2020, saranno soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia.

Commi 722 e 723: Obblighi degli intermediari finanziari per l’acquisizione del codice fiscale statunitense 

Semplificati gli obblighi di comunicazione posti in capo alle istituzioni finanziarie, riguardanti l’applicazione pratica della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA.

In particolare, con le norme in parola si consente alle istituzioni finanziarie operanti in Italia di comunicare all’Amministrazione finanziaria, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale, la data di nascita dei titolari dei conti correnti statunitensi o residenti negli USA, fermo restando l’obbligo di reiterare la richiesta del codice fiscale ed effettuare le opportune verifiche. Dal periodo di rendicontazione 2017, per le istituzioni finanziarie che si avvalgono della predetta comunicazione semplificata non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per la mancata acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense.

Commi 738-783: Unificazione IMU TASI 

Rivisto l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando IMU TASI e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni.

Sono state inoltre introdotte modalità di pagamento telematiche.

Commi 634 - 658: Plastic Tax 

È stata istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono:

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
  • per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica (o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato);
  • per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l'importatore.

L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

Per l'attuazione della disciplina è richiesto un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di maggio 2020. Le disposizioni saranno, quindi, efficaci solamente a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento (dall'1.7.2020, se si ipotizza la pubblicazione del provvedimento nel maggio 2020).

a cura di Fieldfidher