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Legge di bilancio 2020: incentivi green per auto aziendali


auto aziendali parcheggiate
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L’art. 1, comma 632, della Legge di bilancio 2020 sostituisce la lett. a), comma 4, dell’art. 51 TUIR.

In generale, il comma 4 dell’art. 51 individua alcuni beni e servizi, tra i quali le auto aziendali, che più frequentemente vengono concessi ai dipendenti e, per tali beni e e servizi, fornisce alcuni criteri volti a precisare secondo quali criteri e misure sono da considerare imponibili come reddito da lavoro dipendente (fermo restando il criterio del valore normale per le tipologie di beni e servizi diversi da quelli direttamente considerati dal comma 4).

In particolare, la lett. a) del comma 4 considera le auto aziendali (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, motocicli, ciclomotori) di proprietà del datore di lavoro o acquisiti da terzi che il datore mette a disposizione del dipendente con la facoltà di questo di usufruirne anche per uso personale (come per coprire il trasferimento dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa) e non solo per espletare l’attività lavorativa.

Nella formulazione precedente alla Legge di Bilancio 2020, la lett. a) individuava l’importo da assoggettare ad imposizione per l’utilizzo promiscuo (aziendale e personale) delle auto aziendali in misura pari al 30 % dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio ( costo chilometrico comprensivo di quota ammortamento capitale, quota interesse sul capitale investito, assicurazione RCA, tassa automobilistica, carburanti e lubrificanti, pneumatici, riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie e desumibile da tabelle ACI).

Nella versione della lett.a) dovuta alla Legge di bilancio 2020, per le auto aziendali sopra indicati e per i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, ossia immatricolati a partire dal 1° gennaio 2020, la base imponibile è pari a:

1) 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile da tabelle nazionali elaborate dall'Automobile club d'Italia entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate al Ministero dell’economia che provvede a pubblicarle entro il 31 dicembre, per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2) e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;

2) 30 per cento del medesimo importo per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g /km ma non a 160 g/km;

3) 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021 qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;

4) 50 per cento per l'anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall'anno 2021 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

La deducibilità da parte del datore di lavoro dei costi effettivi dell’auto aziendale o mezzo di trasporto concesso in uso promiscuo per la maggior del periodo di imposta non ha subito, invece, modifiche e rimane fissata al 70 per cento per previsione dell’art. 164 TUIR.

a cura della Redazione