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Legge di Bilancio 2020: buoni pasto – nuova soglia di esenzione fiscale


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Il comma 677 della Legge di Bilancio 2020 interviene sul regime fiscale dei “ buoni pasto ”, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro ma queste sono cosa differente dai buoni pasto.

L'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Con la novella della Legge di bilancio 2020:

 viene differenziata la disciplina delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto da quella delle indennità sostitutive;
 con riferimento alle prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto (cd. buoni pasto ), il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro viene ridotto da 5,29 a 4 euro per le prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico e, allo stesso tempo, aumentato da 7 a 8 euro nel caso in cui le prestazioni sostitutive della somministrazione siano rese in forma elettronica.

Viene invece mantenuto il limite all’importo complessivo giornaliero pari 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo (in particolare cantieri edili) o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

a cura della Redazione