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Entrate – Risposta n. 590/2021 : Smart working all’estero – Retribuzioni convenzionali a quali condizioni ??


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Con risposta n. 590/2021 l’ Agenzia delle Entrate si occupa dell’applicabilità delle retribuzioni convenzionali a lavoratori fiscalmente residenti in Italia che durante l’assegnazione all’estero svolgono smart working in Italia. 

E’ questo il caso di un dirigente di un gruppo multinazionale distaccato presso la consociata tedesca dal 1.04.2021 al 31.03.2023. La società residente ha accordato con il proprio dipendente che una parte del lavoro possa essere svolto in smart working sia dalla Germania che da altri paesi, tra cui l’ Italia dove il lavoratore potrà svolgere occasionalmente l’attività dalla propria abitazione. 

In base all’art. 51, comma 8-bis del TUIR “ il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”. 

Nell’analizzare la fattispecie l’ Agenzia ha ribadito le condizioni stabilite dal comma 8 dell'art. 51 per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali. Tali condizioni prevedono che : 

• il lavoratore distaccato debba essere inquadrato in una delle categorie per le quali il ministero fissa la retribuzione convenzionale ;
• l'attività deve essere svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità e costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro ;
• il lavoratore nell'arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. 

Con riferimento a tale ultima condizione, in più occasioni l' Agenzia ha precisato che il criterio adottato dal legislatore è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa. Ciò comporta che la tassazione del reddito debba avvenire nel Paese in cui è fisicamente svolta l'attività lavorativa, indipendentemente dal luogo ove si esplicano gli effetti di tale attività. 

A parere dell’Agenzia, il lavoratore distaccato non potrà fruire della retribuzione convenzionale in quanto la fattispecie risulta carente riguardo l’ultimo requisito della permanenza nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. 

Fonte : Entrate - Risposta n. 590/2021