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Entrate – Risposta n. 550/2020 : Premi di risultato – All’azienda la valutazione dei presupposti per la detassazione


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Con risposta n. 550/2020, l’ Agenzia delle Entrate afferma il principio secondo il quale, in presenza di un accordo collettivo contenente la previsione di premi di risultato, è compito del sostituto d’imposta, sotto la propria responsabilità, valutare se sussistono le condizioni per l’applicazione della detassazione nel presupposto che, alla data di sottoscrizione dell’accordo, il raggiungimento dell’obbiettivo risulti effettivamente incerto.  

PREMI DI RISULTATO TASSATI AL 10%, A QUALI CONDIZIONI ? 

L'art. 1, commi da 182 a 189, L. n. 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016") ha previsto un regime fiscale agevolativo, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili con Decreto nterministeriale 25 marzo 2016. 

Al termine del periodo di maturazione previsto dall’ accordo ( cd. periodo congruo ), deve essere verificato un incremento di uno degli obbiettivi indicati. Non è, pertanto, sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

In ragione, della funzione incentivante delle norme in esame, il regime fiscale di favore trova applicazione sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio avvenga successivamente alla stipula del contratto dopo un periodo definito “ congruo “.

Pertanto l’ Agenzia precisa che, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato il raggiungimento dell'obiettivo incrementale e questo sia considerato effettivamente incerto alla data di sottoscrizione l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l'imposta sostitutiva del 10%.

Nella fattispecie concreta, l’azienda non ha ritenuto possibile applicare l’imposta sostitutiva non avendo alcun dubbio del raggiungimento dell’obbiettivo incrementale relativo al secondo semestre dell’anno già in sede di stipula del contratto. Di diverso avviso il contribuente istante secondo il quale, al momento della sottoscrizione, l’unico dato a conoscenza della società erano i dati relativi al primo semestre 2019.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 550/2020