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Entrate – Risposta n. 510/2019: Impatriati – Il distacco esclude l’agevolazione


lavoratori impatriati in partenza
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Con la risposta n. 510/2019 , l’ Agenzia delle Entrate nega l’applicazione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, ad un lavoratore rientrato in Italia dopo essere stato distaccato all’estero poichè il rientro è avvenuto in esecuzione delle clausole del contratto di lavoro preesistente, ponendosi in continuità con la precedente posizione e non soddisfacendo, dunque, la finalità attrattiva della norma.

L’ Agenzia delle Entrate aveva già precisato in precedenti documenti di prassi ( vd. sopra ) che il distacco non esclude aprioristicamente la possibilità di valutare caso per caso altri fattori funzionali alla ratio agevolativa della norma. Ciò si può verificare, nelle ipotesi in cui: 

  • il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
  • il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.

Fuori dai suddetti casi, il lavoratore non può essere ammesso alla fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, in quanto, rientrando alle dipendenze dell’impresa distaccataria, in esecuzione delle clausole del contratto di lavoro preesistente allo svolgimento dell'attività lavorativa all'estero, il suo impatrio in Italia non si pone in discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa.

Fonte: Entrate – Risposta n. 510/2019