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Entrate – Risposta n. 482/2019: Carried Interest – Clausole leavership e cessazione del rapporto di lavoro


riunione per piano di investimenti carried interest
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Con risposta n. 482/2019, l’ Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al peso attribuito alle clausole di leavership nella qualifica del reddito proveniente da carried interest.

Accordi di investimento che consentono la partecipazione di manager al capitale/patrimonio di una società/fondo possono prevedere particolari clausole che disciplinano le conseguenze economiche derivanti dalla cessazione dell’attività lavorativa.

Esse si distinguono in “ bad leavership “, quando la risoluzione del rapporto avviene per dolo o colpa grave ( ad esempio una giusta causa di licenziamento ), e in “ good leavership “ riconducibili a casi di cessazione naturale del rapporto di lavoro non riconducibile ad eventi negativi, in cui al manager è consentito il mantenimento della titolarità degli strumenti finanziari nonostante la cessazione dell’attività lavorativa.

Con la risposta n. 482/2019 l’ Agenzia conferma che le clausole di leavership “ possono costituire in astratto un elemento utile alla qualificazione del reddito “ generato da un piano di carried interest ( circ. n. 25-E del 16.10.2017 ).

La possibilità riconosciuta al manager di mantenere la titolarità delle quote di partecipazione con diritti patrimoniali rafforzati anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, costituisce un'indicazione sufficiente a escludere uno stretto legame tra l’investimento finanziario e il rapporto di lavoro dipendente: i relativi proventi, dunque, non costituiscono un’integrazione della retribuzione, bensì redditi di natura finanziaria da assoggettare a tassazione quali redditi di capitale o redditi diversi.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 482/2019