Stampa

Entrate – Risposta n. 472/2019 : Carried Interest – indici sintomatici del reddito finanziario


icona

Con la risposta n. 472/2019 , l’Agenzia delle Entrate torna a fare il punto sulla qualificazione reddituale attribuibile agli strumenti finanziari di partecipazione con diritti patrimoniali rafforzati riconosciuti ai manager ( cd. carried interest ).

trattasi di forme di remunerazione derivante da strumenti finanziari di partecipazione al capitale dei fondi di investimento o società con vincoli temporali alla trasferibilità e postergazione nella distribuzione degli utili, in cui i manager assumono un rischio effettivo a fronte della concessione di rendimenti proporzionalmente maggiori rispetto a quelli riconosciuti ad altri investitori.

La disposizione legislativa di riferimento per individuare il trattamento fiscale riconducibile ai piani di carried interest è l’art. 60, comma 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50. Una disposizione relativamente recente che solo in parte ha risolto la questione della qualificazione reddituale. La citata disposizione, testualmente riportata nella risposta n. 472/2019, ha stabilito una presunzione legale in favore dei redditi di natura finanziaria, che opera al verificarsi di determinate condizioni individuate alla lett. a) ; b) ; c) dello stesso articolo.

L’ Agenzia delle Entrate, vista la complessità della materia, ha dovuto successivamente precisare che “la carenza di uno o più presupposti stabiliti dalla norma non determina, di per sé, l'automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo svolgimento di un'analisi volta a verificare, caso per caso, l'idoneità dell'investimento a determinare quell'allineamento degli interessi e dei rischi dei manager e degli altri quotisti che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria” ( Agenzia delle Entrate - Circ. n. 25-E del 16.10.2017 ).

La risposta n. 472/2019 fornisce alcuni indici che consentono di qualificare l’extra – rendimento come reddito finanziario, tra questi:

1. la sottoscrizione dell’investimento aperta anche a soggetti terzi non appartenenti allo staff dirigenziale ;

2. la valutazione dell’entità dell’investimento e del conseguente grado di esposizione al rischio;

3. l’esclusione di clausole contrattuali limitative del rischio con garanzie di restituzione integrale del capitale investito ;

4. La presenza di clausole di leavership che consentono al manager di mantenere la titolarità degli strumenti finanziari anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

I criteri non escludono la possibile verifica fattuale da parte dell' Agenzia circa l'esistenza di un effettivo investimento finanziario connotato dal rischio di perdita del capitale apportato.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 472/2019.