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Entrate – Risposta n. 383/2020: Polizze vita collettive tassate come fringe benefit


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Con la Risposta n. 383/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi versati per la polizza assicurativa collettiva sottoscritta in favore dei propri dipendenti, al fine di garantire un capitale alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di morte dell’assicurato, sono tassati come reddito di lavoro a titolo di “fringe benefit”. La prestazione erogata alla scadenza della polizza, invece, è soggetta al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita.

Alla scadenza la compagnia assicurativa liquida le singole posizioni assicurative riferite ai beneficiari versando l’importo al datore di lavoro, il quale a sua volta riversa le somme ai singoli beneficiari, i dipendenti.

Con risposta n. 383/2020 l’Agenzia delle Entrate osserva che in base alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente (art. 51 del TUIR), sono individuate con carattere tassativo le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile, derogando al principio generale dell’onnicomprensività secondo cui: “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Affinché, però, tali utilità non generino reddito imponibile in capo al lavoratore è necessario, tra l’altro, che i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

Al riguardo, l’amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” ovvero a ”categorie di dipendenti”, non riconosce l’esclusione dal reddito imponibile ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Nel caso in esame le quote accantonate, con polizza, dal datore di lavoro a favore dei dipendenti hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo a favore degli stessi. Pertanto, l’importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d.”fringe benefit”), costituito dalla titolarità dell’interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili.

In altri termini, i premi versati per finanziare la polizza assicurativa sono da trattare come componente del reddito di lavoro dipendente, e come tali assoggettati a tassazione ordinaria. Resta fermo che, qualora il valore dell’emolumento in natura, sommato al valore di altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d’imposta, non risulti superiore all’importo complessivo di euro 258,23, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

L’ Agenzia ha infine precisato che le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza devono essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita. In particolare, con riferimento ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, deve essere applicata l’aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi nelle seguenti misure: 

  • del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
  • del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
  • del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Fonte: Entrate - Risposta n. 383/2020