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Entrate – Risposta n. 343/2020 : Tassazione delle competenze di fine rapporto – escluse le quote maturate all’estero


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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 343/2020, ha esaminato il regime di imposizione delle competenze di fine rapporto erogate da un datore di lavoro italiano a un dipendente fiscalmente residente in un paese estero.

A fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il verbale di conciliazione redatto in sede sindacale prevede l’erogazione del TFR con un incentivo all’esodo, oltre ad una somma a titolo di transazione novativa. In particolare, la società istante ha chiesto se in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Svizzera, fosse possibile esentare le quote dei richiamati emolumenti maturati durante l’attività prestata nel paese elvetico, presso cui la lavoratrice è stata distaccata dal 2010 al 2019, acquisendo la residenza fiscale nel 2012.

L’ Agenzia ricorda come, stando a quanto stabilito dalla normativa interna ( art. 17, c. 1, lett. a), del Tuir ) e art 23, c. 2, lett. a) del Tuir ) sono assoggettati a tassazione separata non solo il trattamento di fine rapporto, ma anche le altre indennità e somme percepite una tantum in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fra cui vi rientrano sia le somme erogate a titolo di incentivazione all'esodo sia quelle erogate a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. Tali redditi sono tassati separatamente, anche qualora erogati a un contribuente fiscalmente non residente, dato che la presunzione assoluta contenuta nell’art. 23, c.2, lett. a) del Tuir, li considera prodotti in Italia, se corrisposti da un soggetto fiscalmente residente in Italia.

Il trattamento fiscale va tuttavia in contro ad una deroga per le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le Doppie imposizioni fiscali. Infatti, avendo gli importi una natura retributiva, essi rientrano nella sfera di operatività dell’art. 15 del modello OCSE di Convenzione ai sensi del quale «è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell'altro Stato contraente, ipotesi in cui i predetti emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi» . In applicazione di detto principio, l’ Agenzia suggerisce la suddivisione in quote delle competenze di fine rapporto.

Fonte: Entrate – Risposta n. 343/2020