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Entrate – Risposta n. 314/2021 : Smart working - il Rimborso spese analitico non è imponibile


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Le somme corrisposte da una società per rimborsare i propri dipendenti che eseguono la propria prestazione in smart working sono escluse da tassazione e non costituiscono reddito di lavoro dipendente, in quanto sono costi rimborsati  perchè riferiti a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro. A precisarlo è l’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 314/2021

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono».  

Con la predetta disposizione viene in sostanza sancito il c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente. 

Fattore chiave per evitare che il relativo rimborso concorra a formare reddito di lavoro dipendente è la modalità di determinazione dell’ammontare della spesa. A tal proposito l’ Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 74/2017 ha affermato che, in assenza di un criterio definito dal legislatore per la determinazione della quota esclusa da tassazione, i costi a carico del dipendente sostenuti nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il relativo rimborso costituisca un arricchimento per il lavoratore. 

Nel caso di specie l’ azienda, volendo preservare i dipendenti dalle spese che sosterranno quando lavoreranno dalla propria abitazione, ha inteso concedere una somma a titolo di rimborso. Sulla base di diversi e precisi parametri ( tipologia spesa, risparmio giornaliero conseguito dall’azienda stessa, ecc. ecc. ) è stato valutato il consumo di energia elettrica, i costi per i servizi igienici nonché del riscaldamento invernale. E’ stato così stabilito un rimborso pari a 0,50 euro per ogni giorno di lavoro in Smart Working anche se l’ importo effettivo è in realtà inferiore rispetto al risultato del costo giornaliero stimato pari a 0,5105 euro. 

Il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti a individuare i costi risparmiati dalla società e  sostenuti dal dipendente nell’ interesse esclusivo del datore di lavoro. 

Fonte : Entrate – Risposta n. 314/2021