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Entrate – Risposta n. 311/2021 : Welfare Aziendale – Borse di studio non esentate


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L’ Agenzia delle Entrate, con risposta n. 311/2021, fornisce chiarimenti in merito al corretto regime fiscale applicabile ad un piano di welfare aziendale a carattere premiale rivolto a due categorie di soggetti, consistente nell’assegnazione di un budget di spesa figurativo, a carico del datore di lavoro e non rimborsabile, fruibile dai lavoratori attraverso il conferimento di borse di studio assegnate ai familiari, secondo condizioni e limiti previsti dal regolamento. L’ azienda fa presente, inoltre, che le somme saranno corrisposte a fronte di una certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza dell’alunno, la promozione senza debiti nel caso di scuole primarie o secondarie, il superamento di almeno la metà degli esami nel caso di percorso universitario senza prevedere il conseguimento di livelli di eccellenza.

IL PARERE : 

L’ Agenzia delle Entrate evidenzia preliminarmente che la nuova formulazione dell’articolo 51, comma 2, tra le numerose esenzioni, dispone alla lettera f-bis) che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»

Riguardo tale estensione la circ. n. 238/2000 chiarisce che fra i benefit possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le rette scolastiche, le tasse universitarie, i libri di testo, oltre agli incentivi economici a tutti gli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico. Con queste premesse l’ Agenzia delle Entrate rileva come nel caso in esame le borse di studio predisposte dal piano welfare aziendale non siano vincolate al raggiungimento di un risultato di eccellenza, ma siano  corrisposte con un semplice attestato di frequenza scolastica, promozione o parziale superamento degli esami universitari. 

L’Agenzia, inoltre, rileva che l’importo della borsa di studio non essendo commisurata al raggiungimento di risultati meritevoli appare troppo rilevante rispetto al grado d'istruzione raggiunto. In conclusione, considerando che il legislatore chiaramente vuole evitare che l’erogazione in natura si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente, i benefit corrisposti dall’istante non potranno beneficiare dell’esenzione non avendo i requisiti previsti dalla norma consistenti in un’ampia platea di beneficiari o nel raggiungimento di un risultato eccellente. 

Fonte: Entrate - Risposta n. 311/2021