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Entrate – Risposta n. 301/2020 : Indennità sostitutiva mensa – esenzione sino a 5,29e se non fruita per lock down


mensa aziendale
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Con Risposta n. 301/2020 l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in ordine al quesito presentato da un ente pubblico, riguardante il corretto trattamento fiscale delle indennità per la somministrazione del vitto dei dipendenti.

Nello specifico il datore di lavoro riconosce una corresponsione di 6 euro al giorno ai propri dipendenti, in sostituzione del servizio mensa, utilizzabili mediante un badge elettronico solo negli esercizi convenzionati direttamente con l’ente pubblico. Durante il blocco delle attività e la chiusura degli esercizi per il lockdown, i dipendenti non hanno potuto utilizzare il badge e per questo l’ente intende erogare un’indennità sostitutiva nella misura di 5,29 euro al giorno, considerata rientrante nella fattispecie prevista all’art. 51 TUIR, comma 2, lett. c) ( “… indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte ai lavoratori dei cantieri edili o di altre strutture temporanee o ubicate in zone dove mancano strutture o servizi di ristorazione …“, esentate nel limite di 5,29 euro ).

Le modalità di erogazione del servizio potrebbero far pensare anche alla cd. “ mensa diffusa “ in cui i dipendenti, anziché utilizzare una mesa interna, possono pranzare in ristoranti ed esercizi commerciali convenzionati, pagando il pasto con una card elettronica dotata di badge o tramite app. Le prestazioni rese attraverso la carta non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro imposto dal TUIR ( Risol. n. 63/E del 17.05.2005 ).

L’ Agenzia ritiene, dunque, che l’indennità sostitutiva erogata dall’ente ai dipendenti impossibilitati all’uso del badge a seguito dell’emergenza epidemiologica sia riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Le somme erogate, quindi, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente nel limite giornaliero di 5,29 euro, a condizione che sussistano contemporaneamente le condizioni previste Risol. n. 41 del 30.03.2000 :

  • l’orario di lavoro comporti la pausa per il pasto;
  • i lavoratori siano addetti stabilmente a una unità produttiva, intesa come sede di lavoro; 
  • l’ubicazione della sede non consente, nel periodo previsto per la pausa, di recarsi senza l’uso di mezzi di trasporto al più vicino luogo di ristorazione per l’utilizzo di buoni pasto.

Fonte: Entrate - Risposta n. 301/2020