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Entrate – Risposta n. 270/2021 : Detassabili i premi produttività con obbiettivi rideterminati in funzione della pandemia


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La rideterminazione del periodo congruo di riferimento per la valutazione del risultato incrementale, avvenuta in ragione della diffusione del SARS – COV – 2 e del contestuale blocco delle attività economiche, non incide sulla detassazione dei premi produttività con aliquota agevolata al 10%. A chiarirlo è l’ Agenzia delle entrate con risposta n. 270/2021

In data 29 marzo 2019, la società istante e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo integrativo aziendale con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019, con cui fra l’altro hanno istituito un premio di risultato a valenza annuale. Il premio di risultato, variabile e non determinabile a priori, era strutturato sulla base dell'incremento dell'EBITDA. Il contratto è stato oggetto di numerose proroghe dovute, in particolare, all’emergenza sanitaria e alla conseguente sospensione dell attività economicadelle sale da gioco, fino ad arrivare all’ultima scadenza fissata, dalle parti, al 31 dicembre 2020. Con la proroga è stato modificato anche il parametro 2019 che determinava il premio di produttività (EBTIDA 2019), riducendolo in proporzione ai giorni di sospensione dell'attività del 2020. 

Il dubbio interpretativo nasceva dal fatto che l'EBITDA del 2019 è stato ricalcolato per renderlo omogeneo con l'EBITDA del 2020, tenendo conto dei mesi di chiusure. Di conseguenza, il confronto non riguarda l'intero anno, ma un periodo ridotto di attività. 

L’Agenzia ricorda, in via preliminare, che con la legge di Stabilità 2016 i premi di produzione fruiscono di una tassazione agevolata con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% (articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015). Al riguardo, i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall'accordo (articolo 2, comma 2, del decreto 25 marzo 2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Mef). 

Al termine del periodo di maturazione del premio, precisa ancora l’Agenzia, è necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti “incrementale” rispetto a quello del precedente periodo, non essendo sufficiente il semplice raggiungimento di un obiettivo. 

L’Agenzia quindi precisa che è possibile fruire del regime fiscale di favore a patto che il raggiungimento degli obiettivi per maturare il premio, definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito dalle parti, e non solo l’erogazione del premio stesso, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. 

Nel caso in esame la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e attestata nell'accordo aziendale dell'8 ottobre 2020, non osta all'applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all'accordo delle parti.

Fonte: Entrate - Risposta n. 270/2021