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Entrate – Risposta n. 223/2021 : Incentivi alla produttività erogati in anni successivi – chiarimenti sulla tassazione


grafico produttività lavoratore
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Con risposta n. 223/2021 , l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla tassazione applicabile ai “ compensi incentivanti la produttività “ corrisposti al proprio personale dipendente da un ente pubblico economico. 

Nello specifico l’istante chiede chiarimenti in relazione alle modalità di tassazione da applicarsi a tre diverse tipologie di remunerazioni : 

- ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come ad esempio quelli stabiliti dal comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 88/1989, che dispone “Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività” ;

- alle progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell'istante;

- ai compensi professionali ai professionisti legali. 

La soluzione prospettata dall’ ente, che ritiene di dover sottoporre a tassazione separata tutte le somme in questione, risulta divergente rispetto a quanto asserito dall’ Agenzia. 

Infatti ai soli “compensi incentivanti la produttività”, erogati al personale in periodi d'imposta successivi a quello di riferimento, per effetto della "contrattazione articolata di ente" va applicata la tassazione separata, mentre gli emolumenti distribuiti per progressioni di carriera e specifiche professionalità seguono la tassazione ordinaria.  

L’Agenzia inquadra la norma di riferimento, vale a dire l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, il quale prevede che siano soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (situazioni di fatto). In pratica, perché si possa applicare tale modalità di tassazione è necessario che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e, in particolare, il ritardo nella corresponsione non deve essere fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici necessari per l'erogazione degli emolumenti. 

Per chiarire meglio l’argomento, l’amministrazione propone alcuni esempi tratti da propri documenti di prassi. Tra gli altri, la risoluzione n. 379/2002 che ha specificato che gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno successivo rispetto a quello in cui gli obiettivi sono raggiunti; non potendo, per ragioni logiche correlate ai tempi di verifica degli stessi obiettivi, essere erogati nell’anno di riferimento, non possono essere considerati arretrati. Il ritardo, in questo caso, è fisiologico e la tassazione ordinaria. Poi, in altre occasioni ha osservato che, spesso, anche in presenza di costanti (a volte complesse) procedure di liquidazione, il ritardo può essere considerato fisiologico (risoluzioni nn. 377/2008 e 151/2017) e quindi esclusa la tassazione separata. 

Infine, in relazione alla modalità attraverso cui il personale dipendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, al posto di quella separata, l’amministrazione rimanda all’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, che contiene i termini entro i quali lo stesso personale può presentare richiesta di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata. 

Fonte : Entrate – Risposta n. 223/2021