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Entrate – Risposta n. 221/2021 : Card sconto ai dipendenti non imponibili se il vantaggio economico è irrilevante


La concessione di una card da parte di una società ai propri dipendenti, con cui poter acquistare prodotti della società datrice di lavoro con uno sconto rispetto al prezzo di listino, non rappresenta un compenso imponibile, se il prezzo pagato dai lavoratori supera quello pagato da soggetti legati con accordi franchising o di somministrazione e se l'abbuono, non cumulabile, non supera quello applicato alla generalità della clientela in alcuni periodi dell'anno. 

Con risposta n. 221/2021 l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in merito alla tassazione degli sconti attribuiti dal datore di lavoro ai propri dipendenti mediante concessione di una “ card sconto “ per l’acquisto di prodotti con prezzo al ribasso rispetto al prezzo di listino. 

Per rafforzare il proprio brand, una ditta di abbigliamento ha ritenuto utile coinvolgere il proprio personale con l’attribuzione di una card nominativa, non cedibile, e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato, e la previsione di uno sconto pari al 25 % del prezzo di vendita del prodotto, in ogni caso superiore rispetto a quello che la società pratica nei confronti dei soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione, nonché maggiore rispetto al costo sostenuto dalla società.

In base al principio di onnicomprensività, nel reddito di lavoro dipendente va assoggettato a tassazione tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro. Sono compresi oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei "vantaggi economici" che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa quali, in particolare, compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro per cui occorre rifarsi alla definizione del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, la qual stabilisce che : “Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso” .

Proprio con riguardo agli sconti d'uso l'Agenzia richiama la risoluzione n. 26/E/2010, in cui era già stato precisato «che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro».

Ebbene, considerando le circostanze e i limiti entro i quali gli sconti sono riconosciuti ai dipendenti (comunque non superiori a quelli applicati ai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione o a quelli riconosciuti alla clientela in alcuni periodo dell'anno), l'Amministrazione finanziaria propende per la non imponibilità degli stessi, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso.

Inoltre , il fatto che lo sconto è riconosciuto al dipendente attraverso la card sconto, secondo l’Agenzia, non ostacola l’irrilevanza fiscale del vantaggio economico, poiché questa, con le sue caratteristiche (nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato), è un mero strumento tecnico attraverso il quale viene consentita la fruizione dello sconto.

Fonte: Agenzia delle Entrate - Risposta n. 221/2021