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Entrate – Risposta n. 171/2023 : Frontalieri, terminata la pandemia, regole ordinarie tra Svizzera e Italia


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La tassazione dei redditi percepiti dai dipendenti, che ogni giorno passano il confine per lavorare nella confederazione elvetica, torna alle regole ordinarie stabilite nell’Accordo contro le doppie imposizioni. 

L’accordo stipulato il 19 giugno 2020, con il quale Svizzera e Italia avevano consentito il telelavoro per i lavoratori frontalieri, cesserà di essere valido dal 1 ° febbraio 2023. La scadenza ormai imminente sta causando confusione tra le imprese, soprattutto per le conseguenze fiscali che i lavoratori frontalieri dovranno affrontare se continueranno a lavorare utilizzando il telelavoro. 

Sull’attuale condizione dei lavoratori frontalieri , recente è la posizione espressa in merito dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 171/2023

Sono ritenuti frontalieri esclusivamente i dipendenti residenti in Italia, che quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa. 

Nell’ interpello si fa riferimento ad un rapporto di lavoro instaurato nel 2021, in cui il datore di lavoro svizzero ha consentito il telelavoro al proprio dipendente italiano nella misura del 25 % dei giorni lavorativi di un anno, secondo quanto previsto dall’ Accordo amichevole stipulato tra il nostro Paese e la Confederazione Elvetica durante l’emergenza sanitaria. 

Tuttavia – precisa l’ Amministrazione finanziaria - una volta cessata l’efficacia delle disposizioni eccezionali e provvisorie introdotte dall’emergenza Covid-19, il reddito percepito dal lavoratore dipendente che svolge il 75% delle giornate lavorative in Svizzera e il 25% in Italia, dovrà essere sottoposto a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente, ossia l’Italia, a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato, ossia nel cantone elvetico. In tal caso, il reddito dovrà essere soggetto a imposizione concorrente in entrambi i Paesi. 

Con riferimento alla vicenda riportata nell’interpello quindi: 

• il reddito maturato per i giorni in cui il contribuente lavorerà in Svizzera dovrà essere assoggettato a tassazione concorrente nei due Paesi e l'eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute Convenzione per evitare le doppie imposizioni

• il reddito relativo all'attività prestata in Italia, è soggetto, invece, sempre in applicazione dell’accordo bilaterale, a imposizione esclusiva nel nostro Paese. 

Dal 1° febbraio, in assenza di un accordo che regoli l’imposizione del telelavoro tra i due Stati, si pongono quindi diversi quesiti di natura fiscale tanto per il lavoratore frontaliero quanto per l’azienda. Vi sono anche rischi per le imprese svizzere, qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse riconoscere, attraverso un’interpretazione estensiva, l’esistenza nell’abitazione del lavoratore frontaliero di una stabile organizzazione personale, la cui conseguenze sarebbero non solo quelle di tassare tutto il reddito del lavoro, ma anche di attrarre a tassazione in Italia una parte del reddito d’impresa. 

Fonte: Agenzia delle Entrate - Risposta n. 171/2023