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Entrate – Risposta n. 150/2022 : Reimpatrio pensionati – Agevolazione esclusa con fondo pensione estero flessibile


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Con la risposta n. 150/2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le prestazioni percepite da un contribuente, derivanti dalla sua adesione a un fondo integrativo complementare al regime di previdenza sociale obbligatorio di uno Stato estero, non sono qualificabili come trattamento pensionistico se le prestazioni possono essere erogate in qualsiasi momento. Ciò esclude la possibile applicazione del regime ex art. 24-ter del TUIR, con un'aliquota IRPEF agevolata nella misura del 7% applicabile per un periodo massimo di 10 anni. 

Presupposti per l’applicazione del regime agevolativo sono : 

• Trasferimento della residenza fiscale in uno dei comuni del Sud Italia con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, o in uno dei comuni del Sud Italia con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
• Residente fiscale all’estero negli ultimi 5 anni in un paese con cui l’ Italia ha una convezione sulle doppie imposizioni fiscali ; un Tiea o aderente alla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa;
• Titolarità di redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) Tuir erogati da soggetti esteri, atteso che, ai sensi della norma da ultimo indicata, “costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”. 

Nel caso specifico il diritto alle prestazioni non è legato alla cessazione del rapporto di lavoro e non è neppure condizionato al raggiungimento di una certa età anagrafica, potendo l’aderente decidere quando e in che forma ricevere le erogazioni pensionistiche. Tali ragioni consentono di ritenere che le prestazioni del fondo integrativo complementare non siano pertanto qualificabili come trattamento pensionistico ex art. 49, comma 2, lettera a).

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 150/2022