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Entrate – Riposta n. 783/2021 : Non concorrenza e Stock option all'estero – la corretta tassazione


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Il valore delle azioni maturate durante il rapporto di lavoro, ricevute in esecuzione di un piano incentivante ( cd. stock option ), deve essere considerato incluso nella retribuzione convenzionale. 

A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta n.783/2021 presentata da un dirigente fiscalmente residente in Italia e dipendente di una società svizzera, interessato a conoscere il corretto trattamento fiscale delle azioni corrisposte in base all'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro stipulato con la società nel gennaio 2020. 

L’ Agenzia conferma l’imponibilità i Italia ai sensi del principio domestico di tassazione, da coordinare con l’art. 15 del Trattato contro le Doppie Imposizioni Fiscali in vigore tra Italia e Svizzera. Tale previsione ricomprende nel proprio ambito anche i compensi in natura ( quali le stock option ) e chiarisce che “ la potestà impositiva dello Stato è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un attività di lavoro dipendente svolta in detto stato, non rilevando l’eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposti e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d’imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato. “ Pertanto l’ Agenzia conclude che il valore delle azioni maturate in costanza di rapporto di lavoro vadano già forfettariamente incluse nelle retribuzioni convenzionali tassate. 

L’accordo di risoluzione prevede anche l’erogazione di un’ulteriore somma condizionata al rispetto di taluni obblighi contrattuali di non concorrenza. A riguardo la risposta n. 783/2021 precisa che pure in questo caso ricorre l’applicabilità del citato articolo 15, anche se si pone il problema di determinare il periodo di riferimento rilevante al fine di individuare la potestà impositiva tra gli Stati contraenti. 

Al riguardo è stato richiamato il commentario OCSE, secondo il quale tali compensi nella maggior parte dei casi non risultano “collegati direttamente a un’attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di impiego. In tali ipotesi, le somme corrisposte saranno soggette alla potestà impositiva dello Stato in cui il beneficiario degli emolumenti risulterà residente al momento della percezione degli stessi”.

Pertanto, l’Agenzia, basandosi sulla veridicità delle informazioni fornite dall’istante, ritiene che il patto di non concorrenza non possa essere incluso nella retribuzione convenzionale e vada tassato separatamente in via esclusiva in Italia (Stato di residenza del percipiente) in base all’articolo 17, comma 1 lettera a) del Tuir.

Fonte: Entrate - Risposta n. 783/2021