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Entrate – Circ. n. 8/E del 14.07.2021 : Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti


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Con la Circ. n. 8/E del 14.07.2021, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disposizione dettata dall’art. 150 del DL n. 34 del 2020 ( cd. Decreto Rilancio ), che disciplina, al fine di deflazionare l’insorgenza di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti, le modalità di restituzione al sostituto d’imposta di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti. 

La norma, precisa la circolare, interviene in linea con un orientamento giurisprudenziale in base al quale la restituzione deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore.

Il novello comma 2-bis, introdotto nell’articolo 10 del Tuir dal Decreto Rilancio, dispone che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. La norma disciplina una modalità di restituzione delle somme già assoggettate a tassazione, che si aggiunge a quella già prevista (al “lordo” della ritenuta) dalla citata lettera d-bis), disponendo la restituzione al “netto” della ritenuta.  

SOMME RESTITUITE “ AL LORDO “ DELLE RITENUTE SUBITE AL MOMENTO DELLA PERCEZIONE :

La circolare richiama, in primis, l’articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, in forza del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti, nel presupposto che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali. La disciplina riguarda non solo i redditi di lavoro dipendente, ma tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro). 

In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta. 

Per non discriminare gli incapienti e consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la legge di stabilità 2014 ha previsto, dal 1° gennaio 2013, attraverso la modifica della lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 10 del Tuir, la conferma della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, e in alternativa, la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto.

RESTITUZIONE AL SOGGETTO EROGATORE “ AL NETTO DELLA RITENUTA SUBITA AL MOMENTO DELLA PERCEZIONE : 

Il novello comma 2-bis, introdotto nell’articolo 10 del Tuir dal Decreto Rilancio , dispone che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. La circolare precisa che: 

• Può avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate, a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte. Non è necessario, quindi, che la ritenuta sia avvenuta a titolo d’acconto, come indicato dalla norma, potendo la restituzione al netto trovare applicazione, ad esempio, anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva (come nel caso di restituzione di un premio di risultato assoggettato al 10%).

• Per determinare l’importo netto da restituire, nel caso in cui l’indebito sia relativo ad una parte di una somma complessivamente erogata in anni precedenti, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente deve corrispondere la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferite all’indebito (ad esempio: il sostituto ha erogato 28.000 nel 2019, operando ritenute IRPEF per 6.960 euro. Nel 2021 richiede la restituzione di ¼ della somma, ovvero 7.000 euro. Per determinare il netto da restituire calcola ¼ delle ritenute riferite ai 28.000 euro e le sottrae ai 7.000 euro da restituire. Quindi, considerando che ¼ di 6.960 è pari a 1.740, la somma netta di cui chiederà la restituzione sarà pari a euro 5.260, ovvero 7.000-1.740).

• Le somme da restituire vanno calcolate al netto non solo della ritenuta Irpef subìta, ma anche delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef. 

CALCOLO DELL’IMPORTO NETTO DELLE SOMME DA RESTITUIRE : 

Per il calcolo dell’importo netto da restituire, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito. Le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef. 

CREDITO D’IMPOSTA : 

L’articolo 150, disciplinando le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef versate all’Erario all’atto della corresponsione delle somme, gli riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al “netto” delle ritenute. Il bonus, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in diminuzione) dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito. 

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI : 

Per espressa previsione normativa, la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi «i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero alla data dal 19 maggio 2020. In sostanza, la nuova disposizione non si applica se al 19 maggio 2020: 

• il contribuente ha già restituito l’indebito al “lordo” ;

• in sentenze passate in giudicato è stabilita la restituzione al “lordo”, salvo diverso successivo accordo tra le parti;

• è in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti;

Se le somme indebitamente percepite sono restituite al “lordo”, resta fermo il diritto alla deduzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir. 

Fonte: Circ. n. 8/E del 14.07.2021