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Entrate – Circ. n. 29/E del 14.12.2020 : riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente


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L’Agenzia delle entrate, con la circ. n. 29/E del 14.12.2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo a quanto previsto dal decreto-legge n. 31 del 5 febbraio 2020, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».

Le nuove disposizioni introdotte dal Dl n. 3/2020 (convertito dalla legge n. 21/2020) riguardano i lavoratori dipendenti e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) e prevedono due misure. 

La prima consiste in un “trattamento integrativo” che, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro per il 2021, se il reddito complessivo del beneficiario rimane sotto i 28mila euro (articolo 1 del Dl n. 3/2020).

La seconda, invece, consiste in una “ulteriore detrazione fiscale” per chi percepisce redditi, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, compresi tra i 28 e i 40mila euro: in questo caso il lavoratore dipendente, o assimilato, nel 2020 fruirà di una detrazione (rapportata al periodo di lavoro) pari a 600 euro (che diventano 1.200 dal 2021), se il reddito complessivo non supera 35mila euro. Oltre questa soglia la detrazione spettante è di 480 euro (960 l’anno dal 2021) che si azzera al raggiungimento della soglia massima dei 40mila euro (articolo 2 del Dl n. 3/2020).

La circ. n. 29/E del 14.12.2020 ricorda che il trattamento integrativo costituisce una misura di carattere strutturale mentre l’ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Sono i sostituti d’imposta che in presenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del Dl n. 3/2020 riconoscono il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti, ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza nei confronti del contribuente. I contribuenti che non hanno i presupposti per la fruizione dei benefici, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 40mila euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto stesso, devono comunicarlo al sostituto, il quale potrà effettuare il recupero delle somme non spettanti nei periodi di paga successivi a quello in cui è stata effettuata la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.

La circ. n. 29/E del 14.12.2020 ricorda che il Dl “Rilancio” ha previsto che il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica. Il sostituto d’imposta, quindi, riconosce i benefici spettanti, per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali introdotti dal “Cura Italia”, assumendo, al posto degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Circ. n. 29/E del 14.12.2020