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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 461/2019: Car pooling aziendale – aspetti fiscali


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Con la risposta n. 461/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale spettante a diversi soggetti coinvolti in un servizio di car pooling reso disponibile da un’azienda alla generalità dei propri dipendenti, attraverso una piattaforma digitale gestita da un terzo.

Il car pooling è un sistema trasporto non professionale basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere lo stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, senza che per la prestazione di trasporto possa essere previsto alcun tipo di corrispettivo.

Tale tipologia di trasporto può essere anche aziendale, ossia, messa a disposizione dalle aziende ai propri dipendenti per ottimizzare e ridurre i costi sociali (minori costi ambientali, minori congestioni stradali, etc.) e i costi individuali di trasporto relativi al tragitto casa-lavoro-casa (spese carburante, pedaggi, spese di parcheggio, etc.).

L’Agenzia delle Entrate ha così fornito, con la risposta n. 461/2019, una serie di precisazioni in merito ai risvolti fiscali in capo a tutti i soggetti coinvolti dal datore di lavoro, ai dipendenti sino alla software house che gestisce la piattaforma di car pooling.

In primis, viene sottolineata l’irrilevanza tributaria, ai fini del reddito di lavoro dipendente, delle utilità in natura recate dal servizio di car pooling messo a disposizione dal datore di lavoro. La messa a disposizione della piattaforma informatica rientra nell’ “ utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente “ e pertanto non concorre alla generazione di reddito di lavoro dipendente ( art. 51, comma 2, lett. f) TUIR ).

L’Agenzia precisa inoltre che in quanto servizio volontario di utilità sociale, di cui all’art. 100, co. 1 del TUIR, messo a disposizione dalle società datoriali per la generalità dei dipendenti, i costi sostenuti dalle stesse società sono da considerarsi deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi della società ( art. 100, comma 1, TUIR ).

Discorso a parte, invece, per quanto riguarda le transazioni rider/driver.Le somme percepite dai “ driver” a titolo di condivisione parziale delle spese di viaggio e addebitate ai “ rider tramite la piattaforma web del servizio di car pooling sono da considerarsi irrilevanti nella determinazione del reddito di lavoro dipendente. Queste costituiscono mere movimentazioni di denaro non percepite dal driver nell’esercizio di un’attività economica rilevante e come tali non assoggettabili a tassazione per carenza dei presupposti impositivi.

Per quanto riguarda invece le commissioni dovute sia dai rider che dai driver alla piattaforma, essendo esse il corrispettivo di una prestazione, sono da assoggettare ad IVA al 22 per cento. In capo alla medesima società ricade l’obbligo di certificare i corrispettivi percepiti mediante fattura.

La risposta n. 461/2019 fornisce un ultimo chiarimento in merito al trattamento fiscale dei buoni carburante erogati dal datore di lavoro nell’ambito del servizio di car pooling. Se il loro valore supera i 258,23 euro, per ciascun dipendente, nel periodo d’imposta costituiranno reddito di lavoro dipendente e saranno deducibili per l’azienda che li eroga ex art. 100, comma 1 TUIR ai fini delle imposte dirette.

Fonte: Agenzia delle Entrate - Risposta n. 461/2019