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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 433/2019 : Frontalieri – adempimenti del sostituto


lavoratori frontalieri
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Con la risposta n. 433/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto da lavoratori frontalieri. Si fa riferimento in particolare ad un lavoratore residente in Francia, iscritto all’ AIRE, che svolge la propria prestazione lavorativa nel territorio dello Stato Italiano. In particolare, con la risposta n. 433/2019, l' Agenzia delle Entrate effettua una sintetica ricognizione degli obblighi del sostituto di imposta per quanto riguarda le ritenute operate sul reddito dei lavoratori frontalieri.

Dal momento in cui il contribuente risulta fiscalmente residente in Francia e ha assunto lo status proprio dei lavoratori frontalieri, il reddito di lavoro dipendete, anche se prodotto in Italia, deve comunque essere assoggettato a imposizione esclusiva in Francia.

Per quel che concerne gli adempimenti del sostituto d’imposta, la risposta n. 433/2019 precisa che il sostituto può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari di reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. Pertanto, il sostituto d’imposta, non essendo obbligato ad applicare il regime convenzionale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad operare le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23, D.P.R. 600/1973.

Inoltre, l'Agenzia precisa che, nonostante il lavoratore subisca le ritenute da parte del datore di lavoro italiano, lo stesso non sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, qualora abbia come unico reddito quello da lavoro dipendente e non ricorrano altre circostanze tali per cui sia tenuto, secondo la normativa italiana, alla presentazione di detta dichiarazione.

Il contribuente, per ottenere la restituzione delle ritenute subite, potrà inoltrare apposita istanza all’ Agenzia delle entrate entro il termine di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 433 del 28.10.2019