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Agenzia delle Entrate - Risposta n. 427/2019: Stock option & carried interest


stock option e carried interest per manager
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In generale, il coinvolgimento del management negli incrementi di valore delle società gestite o nei loro profitti può essere realizzato con varie modalità, ognuna delle quali può ricevere un diverso trattamento fiscale. In particolare, possono essere previsti piani in cui sono assegnati:

• diritti di acquistare strumenti finanziari al raggiungimento di determinati obiettivi e condizioni di vesting (“ stock option ”) con l’obbiettivo di vincolare una parte del salario all’andamento del titolo sul mercato stimolando così incrementi di produttività;

• strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati (“ carried interest ”) che “comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori per ragioni riconducibili all’assenza di diritti amministrativi ma con vincoli temporanei alla trasferibilità, in quanto potranno assumere rilevanza concreta solo se gli investimenti daranno complessivamente luogo a risultati economici al di sopra di determinate soglie.

Con la risposta n. 427/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in merito all’individuazione del corretto trattamento tributario da applicare all’assegnazione di azioni ai dipendenti, con contestuale cessione delle stesse, avvenuta sulla base di un piano di Stock Option.

STOCK OPTION vs. CARRIED INTEREST. La risposta n. 427/2019 è oltretutto l’occasione per l’ Agenzia delle Entrate di fare il punto sulla disciplina della determinazione del reddito imponibile derivante dall’assegnazione di azioni ai dipendenti, stabilendo i confini tra il regime del cd. “ carried interest “ e l’ordinaria disciplina delle stock option, dopo l’abrogazione del regime fiscale di favore realizzata dal D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Fino al 25 giugno 2008, qualora l'assegnazione di azioni fosse stata rivolta a determinati lavoratori dipendenti o assimilati, individuati discrezionalmente dalla società promotrice dell'operazione, piuttosto che alla generalità dei dipendenti, si rendeva applicabile l'articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del Tuir, in materia di stock option. Tale disposizione, al ricorrere di talune condizioni, prevedeva, infatti, una forma di esenzione di una quota parte del reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni, al momento dell'assegnazione, e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

Abrogata tale disposizione, simili fattispecie sono state ricondotte nell’ambito dei fringe benefit e, come tali, considerate imponibili quali reddito di lavoro dipendente, in ragione del principio di onnicomprensività ( art. 51, comma 1, TUIR ).

Con la risposta n. 427/2019, l’ Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno ribadire il principio secondo il quale laddove per ottenere l’assegnazione dei titoli sia imprescindibile lo status di lavoratore, il valore di quanto assegnato, al netto di quanto corrisposta dal dipendente o trattenuto dal datore di lavoro o da terzi, costituisce reddito di lavoro dipendente.

Una volta entrato in possesso delle azioni o strumenti finanziari, i proventi di natura ricorrente sono da considerare redditi di capitale, mentre, in caso di vendita, il maggior valore successivamente acquisito dagli stessi rispetto al valore di acquisto, assoggettato a tassazione, ha natura finanziaria e, come tale, da ricondurre tra i redditi diversi di natura finanziaria.

L’ Agenzia ricorda, poi, che se la qualificazione del reddito sia indubbia per le azioni e gli strumenti finanziari privi di diritti patrimoniali rafforzati conferiti sulla base di un piano di stock option, altrettanto non si può dire per la qualificazione del reddito derivante da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati (carried interest). Pertanto, l'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha stabilito a scanso di equivoci che, in presenza di determinate condizioni, i proventi derivanti da diritti patrimoniali rafforzati devono essere considerati come “redditi di capitale” o “redditi diversi”.

LA TASSAZIONE. Per definire il quantum da assoggettare a tassazione, l’Agenzia delle Entrate individua nel cd. “ valore normale “ il criterio generale da utilizzare per valutare i compensi in natura ( Art. 9 TUIR ). In particolare, quando il dipendete riceve azioni a fronte della partecipazione a piani di stock option la differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell’esercizio dell’opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore, costituisce reddito di lavoro dipendente. Una volta esercitato il diritto di opzione, i nuovi azionisti/ beneficiari verranno tassati secondo le regole generali sia per i dividendi durante il possesso del titolo sia per quanto riguarda l’eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione del titolo ( in entrambi i casi imposta sostitutiva al 26% ). In caso di vendita, il costo fiscale del titolo, da confrontare con il corrispettivo, sarà costituito dal valore normale dello stesso all’atto dell’esercizio del diritto di opzione.

Fonte: Agenzia delle Entrate - Risposta n. 427/2019