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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 32/2018: Impatriati – Requisiti del regime agevolativo


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Con la Risposta n. 32/2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati, previsto all’ art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni, viene riconosciuto un incentivo fiscale sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia, nella misura del 50% , in favore di coloro che intendano trasferire la propria residenza nel territorio dello Stato.

Come specificato a suo tempo dalla circ. n. 17/E del 23.05.2017, l’applicazione del regime agevolativo può essere riconosciuta sulla base di una serie di requisiti individuati rispettivamente dal comma 1° o in alternativa dal 2° comma dell’art. 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Con la risposta n. 32/2018, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla valutazione dei requisiti al secondo comma:

  1. essere in possesso di un titolo di laurea;
  2. aver svolto continuativamente attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  3. essere cittadini dell’Unione o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
  4. svolgere un’attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.

L’accesso al regime speciale presuppone che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente al rimpatrio ( attestato con l’iscrizione all’AIRE ). Con risoluzione n. 51/E del 2018, è stato precisato che, sebbene l’articolo 16 non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, esso prevede tuttavia un periodo minimo di lavoro (o di studio) all’estero di due anni; ciò considerato, la residenza all’estero per almeno due periodi di imposta si è ritenuto costituisse il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.

Qualora, invece, l’istante non abbia acquisito un titolo di laurea nel territorio dello Stato prima di avere svolto attività lavorativa all’estero, al fine di potere fruire del regime speciale per lavoratori impatriati al suo rientro in Italia, in alternativa, dovrà soddisfare contemporaneamente le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs n. 147 del 2015:

  1. non essere stata residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  2. svolgere attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro diretto con questa o con società che controllano la medesima impresa;
  3. prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Tale requisito deve essere verificato in relazione a ciascun periodo d’imposta per i cinque anni di fruizione del beneficio fiscale;
  4. rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 32/2018