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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 285/2019 : I rimborsi del datore di lavoro per spese mediche – Qual è la tassazione applicabile ?


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Con la risposta n. 285/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in merito alla tassazione applicabile ( corrente o separata ) e alla detraibilità ( art. 15 TUIR ) per i rimborsi del datore di lavoro per spese mediche dei lavoratori opportunamente documentate.

Nel caso esaminato dalle Entrate con la risposta n. 285/2019, il datore di lavoro istante eroga alla generalità dei dipendenti taluni benefici assistenziali, tra questi i rimborsi delle spese mediche grazie alle erogazioni provenienti da un Fondo, costituito dall’amministrazione, grazie all’accantonamento di massimo 1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione dell’ente, come previsto dai CCNL degli Enti di Ricerca.

Su tali somme, che costituiscono per i dipendenti reddito di lavoro dipendente, l’impresa, dovrà operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

In occasione delle operazioni di conguaglio non potrà, invece, attribuire le detrazioni spettanti ai dipendenti atteso che, in applicazione del principio di cassa, i dipendenti medesimi hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese mediche sono state sostenute.

Pertanto il dipendente ha diritto a fruire della detrazione delle spese mediche sostenute e non deve assoggettare a tassazione separata le somme erogate dal datore a titolo di rimborso delle predette spese, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 285/2019