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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 267/2019 : Deducibilità dei Contributi del de cuius con versamento degli eredi


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Con la risposta n. 267/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere circa la deducibilità dei contributi previdenziali del de cuius , nella particolare ipotesi in cui il versamento venga realizzato dagli eredi a seguito di successione.

In linea generale la deducibilità di un onere è strettamente subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) deve rientrare tra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge, non ammettendosi ulteriori di ipotesi di deducibilità;
b) deve risultare da idonea documentazione;
c) deve essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di riferimento (c.d. principio di cassa) e nel proprio personale interesse o, in determinate ipotesi, nell’interesse di terzi.

In merito al caso contemplato nella risposta n. 267/2019, la disposizione di riferimento è l’articolo 10, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Quest’ultimo prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”. Il successivo comma 2° stabilisce che il contribuente può dedurre tali contributi anche se versati per uno dei familiari fiscalmente a carico.

Ai fini della deducibilità, da parte dell’erede, dei contributi previdenziali corrisposti alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del de cuius, è necessario che l’onere sia stato integralmente assolto dall’erede e che il versamento dello stesso, ancorché effettuato in virtù delle disposizioni regolanti la materia ereditaria, si ponga in rapporto di causa-effetto rispetto al trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l’erede stesso.

Al contrario non risulta applicabile l’art. 10, co. 1, lett. e) del TUIR se il versamento da parte degli eredi:

a) non avvenga su base volontaria, ma solo a seguito di adesione all’atto di recupero coattivo emesso dal competente Ufficio finanziario;
b) non è preordinato al conseguimento di una controprestazione di natura previdenziale in favore degli eredi.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 267/2019