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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 179/2019 : Somministrazione e regime forfettario


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Con Risposta n. 179/2019 , l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito alle cause ostative all’applicazione del regime forfettario ( art. 1, c. da 54 a 89, della Legge 190/2014 modificato dalla Legge di Bilancio 2019 ) rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

IL QUESITO:

L’istante è un contribuente assunto nel 2018 da un Agenzia per il Lavoro per svolgere la propria prestazione lavorativa presso una Fondazione. Nel 2019, dopo aver rassegnato le dimissioni dall’Agenzia di somministrazione, l’ istante sottoscrive un contratto di collaborazione con la medesima Fondazione presso la quale era stato mandato in missione.

Supposta una mancanza di relazione fra Agenzia per il Lavoro e Fondazione, l’ istante ha chiesto il parere dell’Agenzia circa la possibilità di avvalersi del regime forfettario.

IL QUADRO NORMATIVO:

Come già detto in premessa, la Legge di Bilancio 2019 ha riformulato alcune cause ostative per l’accesso al regime forfettario originariamente previste dall’ art.1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. In particolare il comma 57, lettera d-bis, dell’articolo 1 ha previsto che “non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro […]”.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

Ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015 per tutta la durata della somministrazione, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell’Agenzia del Lavoro e nell’ interesse e sotto la direzione/controllo dell’impresa utilizzatrice. L’ Agenzia delle Entrate evidenzia, allora, come il citato decreto legislativo attribuisce all’utilizzatore poteri e obblighi generalmente riconducibili alla figura del datore di lavoro.

Sotto il profilo sostanziale, dunque, il rapporto di lavoro che si istaura tra utilizzatore e lavoratore assume la caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore in un normale rapporto di lavoro. Pertanto, nella risposta n. 179/2019, l’Agenzia delle Entrate si esprime con parere negativo circa l’applicazione del regime forfettario.

Pertanto, a parere dell’Agenzia delle Entrate, lo svolgimento dell’attività in misura prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro, quale utilizzatore nell’ambito di un rapporto di somministrazione, integra la fattispecie della causa ostativa di cui al comma 57 lett. d-bis), dell’art.1 della Legge di Bilancio 2019 e, conseguemente, la decadenza del regime agevolato a decorrere dal 2020.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 179/2019