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Agenzia delle Entrate – Circ. n. 10/E del 15.05.2019 : Pace fiscale – chiarimenti sulla definizione delle controversie tributarie


agenzia delle entrate tende la mano con la pace fiscale
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Con la circ. n. 10/E del 15.05.2019 , l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ( pace fiscale - art. 6 e 7 del DI n. 119/2018 ) oltre a quelli già forniti ad inizio del mese scorso con la circ. n. 6/E del 1.04.2019.

In particolare il documenti di prassi dell’ Agenzie delle Entrate risponde ai numerosi quesiti pervenuti all’ Amministrazione provenienti da professionisti, associazioni di categoria in relazione a istanze già pervenute.

Pace fiscale - Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni – Una delle risposte fornite con la circ. n. 10/E del 15.05.2019 dell’ Agenzia delle Entrate riguarda le controversie su sanzioni, ad esempio quando per un atto di recupero di un credito d’imposta la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre il tributo, non più in contestazione, è stato pagato dal contribuente. In questo caso, poiché l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo è stato integralmente versato, la definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo. Sempre in tema di sanzioni, la circ. n. 10/E del 15.05.2019 tratta il caso di una sentenza della Suprema Corte in cui si dichiara che l’imposta era dovuta dal contribuente e si rinvia alla Commissione tributaria regionale per la sola rideterminazione delle sanzioni. L’Agenzia chiarisce che, in questa situazione, la lite è definibile in relazione alle sanzioni senza il pagamento di alcun importo, visto che il tributo è stato definito in seguito alla formazione del giudicato.

Pace fiscale - Definizione delle liti riguardanti il consolidato pre-2011 – Nel caso di liti instaurate separatamente dalla società consolidata e dalla società consolidante contro i rispettivi avvisi di accertamento Ires - prima cioè dell’unificazione degli atti impositivi introdotta dall’articolo 40-bis del DPR n. 600/1973 - la circ. n. 10/E del 15.05.2019 specifica che se entrambe le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento con separati ricorsi e il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla CTP in attesa della decisione in Cassazione sul contenzioso relativo all’accertamento in capo alla consolidata, quest’ultima può definire in via agevolata la controversia pendente in Cassazione sull’imposta “teorica” dovuta. A seguito del perfezionamento della definizione, la consolidante potrà richiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite su proprio accertamento.

Rottamazioni e precedenti richieste di definizione agevolata - Un’ipotesi particolare trattata dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 10/E del 15.05.2019 è quella di una lite per la quale le Entrate avevano negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione delle liti del Dl n. 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti per la definizione della lite riguardante sanzioni non collegate al tributo. In pratica, il contribuente può definire la controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell’Ufficio. Inoltre, se il contribuente ha rottamato l’iscrizione a ruolo dei 2/3 della sanzione non collegata al tributo (dipendente dalla lite originaria), può definire in via agevolata la controversia tuttora pendente sulla parte non interessata dalla “rottamazione”. In questo caso, la determinazione del valore della lite deve tenere conto delle sole somme ancora in contestazione.

Pace fiscale - Come usufruire della definizione delle liti: memo per i contribuenti – La circ. n. 10/E del 15.05.2019 ricorda che gli interessati devono, entro il 31 maggio 2019, trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Circ. n. 10/E del 15.05.2019