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Agenzia delle Entrate – Circ. 25.09.2017 n. 23/E (punto 2.2.): Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11 d.l. n.50/2017) - Risposte a quesiti - Sorte dei contributi previdenziali


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Con la circolare n. 23/E del 2017, l’Agenzia delle entrate si pronuncia sulla questione relativa alla sorte dei (debiti per) contributi previdenziali dovuti da soggetto che procede alla definizione agevolata delle lite tributaria e contemporaneamente è debitore di contributi previdenziali.

L’Agenzia chiarisce che “… per il perfezionamento della definizione agevolata di cui si tratta non è richiesto il pagamento dei contributi”.

Il rovescio della medaglia è sottolineato dall’Inps: “… in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall’Istituto il quale procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull’intero ammontare originariamente accertato” (circ. Inps n. 140/2016, relativa alla precedente chiusura delle liti di cui al d.l. 98/2011 e richiamata dalla predetta circolare n. 23/E).