Stampa

INPS – Mess. n. 1138 del 14.03.2018: Artigiani di fatto e obbligo contributivo


icona

Con il messaggio n. 1138 del 14.03.2018, l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’individuazione di criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto” (L. 4.07.1959, n. 463).

L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.

La norma appena citata è rivolata a chi esercita l’attività artigiana anche se sprovvisto dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività e per l’iscrizione alla gestione (cd. artigiani di fatto). Questi soggetti non possono essere esonerati dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività. La decorrenza dell’iscrizione, coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale e cesserà una volta evidenziata la palese irregolarità.

L’INPS passa poi ad illustrare alcuni esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani:

DITTA CON RESPONSABILE TECNICO ESTERNO: Lo svolgimento di alcune attività di natura artigianale presuppone la presenza di un responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti rivestito dal titolare dell’azienda, oppure da un soggetto esterno. Nel secondo caso l’impresa non può essere considerata artigiana in quanto non riconducibile alle disposizioni di cui alla L. 8.08.1985, n. 443 e i relativi titolari e soci non possono essere iscritti alla gestione artigiani.

SOCI DI S.N.C. NON ISCRITTA ALL’ALBO: L’art. 3 della L. n. 443/85 stabilisce che è artigiana l’impresa costituita ed esercitata in forma di società [….] a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo. SOCI DI

S.R.L. PLURIPERSONALE: In assenza dell’iscrizione della S.r.l. all’AIA su domanda della società, resta esclusa l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano (art. 5, comma 3, della L. n. 443/85).

Fonte: INPS