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INPS – Circ. n. 80 del 08.06.2012: Obbligo contributivo per le imprese artigiane – chiarimenti.


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Con la circolare n. 80 dell’8 giugno 2012, l’INPS fornisce chiarimenti in ordine alla portata dell’art. 9-bis del D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.2011, n. 106 relativamente all’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane.

Come noto, tale norma stabilisce che per l’avvio di un’impresa artigiana, l’interessato debba presentare, tramite ComUnica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica. Detta dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima.

Dalla medesima data decorre l’obbligo contributivo anche nel caso in cui l’Organismo a cui è affidata la tenuta dell’Albo deliberi una diversa decorrenza. Infatti l’INPS precisa che la competenza attribuita alla legislazione regionale non pregiudica l’autonomia dell’Istituto nell’imposizione dell’obbligo contributivo, correlato all’effettivo esercizio dell’attività, conformemente al principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa.

Dal fatto che la norma stessa ponga l’accento sull’effettivo esercizio dell’attività artigianale l’Istituto trae, con riferimento alle verifiche ispettive e agli accertamenti d’ufficio (successivi al 13 luglio 2011) altre importanti conseguenze. In particolare si osserva che , qualora da controlli e verifiche degli organismi regionali competenti derivino provvedimenti di variazione o cancellazione dall’albo per carenza dei requisiti, gli stessi non comporteranno, per il periodo di esercizio effettivo accertato, il venir meno dell’obbligo contributivo alla Gestione artigiani, che permarrà fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto dall’ALBO.

Alla luce di quanto rappresentato nel precedente paragrafo, l’Istituto previdenziale afferma la sua piena autonomia nella verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani anche in caso di disconoscimento della qualifica riconosciuta con apposita delibera della Commissione Provinciale dell’Artigianato. Quest’ultima ha valore costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane.

Fonte: INPS