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INPS – Circ. n. 19 del 9.02.2021 : Gruppi Industriali e Inquadramento unico previdenziale – procedura semplificata


direzione generale inps

In considerazione dell’evoluzione e dei cambiamenti della realtà economica e lavorativa del Paese, che impongono una maggiore flessibilità operativa da parte del settore produttivo, con la circ. n. 19 del 9.02.2021 l’INPS fornisce nuove indicazioni in ordine ai requisiti richiesti in materia di classificazione ai fini previdenziali delle imprese facenti parte di gruppi industriali, ai fini dell’inquadramento unico. 

Ai fini dell’inquadramento unico è necessario che nel gruppo industriale sia presente : 

• una società capogruppo (holding), con attività di direzione e di controllo;
• una o più società che svolgono attività produttiva di natura manifatturiera;
• una o più società di servizi e di distribuzione.

In sostanza nel gruppo devono coesistere una capogruppo, ma anche società che svolgono attività industriale, e società commerciali che per poter richiedere l’inquadramento nel settore industria devono essere società controllate dalla capogruppo con almeno la metà del capitale sociale o, eventualmente da altre società dello stesso gruppo. 

Inoltre, come già precisato dalla circ. n. 321 del 9.12.1994, per l’applicazione dei criteri dell’inquadramento unico è necessario che le medesime aziende siano parte di un unico processo produttivo, nel quale le singole attività si pongono in forma strumentale e complementare tra loro. La citata circolare ha suggerito anche alcuni requisiti come di seguito riportati: 

  1. essere società controllate, nel senso che la totalità o la maggioranza del pacchetto azionario e delle quote sociali deve essere in possesso della capogruppo ovvero di imprese del gruppo;
  2. prestare la propria attività in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo;
  3. distribuire e/o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, curando, se del caso, l'assistenza tecnica e la manutenzione;
  4. applicare nei confronti del personale dipendente, ove non diversamente disciplinato per categorie particolari di lavoratori, lo stesso contratto collettivo di lavoro delle altre imprese del gruppo e della capogruppo;
  5. praticare, ove ne esistano le condizioni, la mobilità del personale da o verso la capogruppo o le altre imprese del gruppo;
  6. conservare, all'eventuale personale in mobilità, anzianità e trattamento economico-giuridico già conseguiti nella società di provenienza.

Con riferimento al secondo dei requisiti menzionati, relativo all’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo, l’ INPS fornisce ora nuove indicazioni amministrative precisando che : 

• Ai fini dell’inquadramento unico è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda interessata dalla questione dell’inquadramento, dal quale desumere la sussistenza del requisito dell’esclusività. Pertanto è superata la previsione che richiedeva l’indicazione del suddetto requisito negli statuti delle aziende facenti parte del Gruppo;
• Sebbene viene meno la necessità della previsione statutaria, il requisito dovrà permanere nel tempo e sarà, dunque, oggetto di monitoraggio da parte delle strutture territoriali INPS;
• I criteri sopra richiamati non si applicano ai gruppi di imprese derivanti da aggregazione avvenuta sulla base dell’acquisto di pacchetti azionari in quanto in tali ipotesi la capogruppo e le aggregate devono essere inquadrate in base all’attività concretamente espletata.

Fonte: INPS – Circ. n. 19 del 9.02.2021