Stampa

INPS – Mess. n. 528 del 5.02.2021 : Risoluzione a seguito di accordo collettivo e revoca del licenziamento – Obblighi contributivi


ticket licenziamento
icona

Con mess. n. 528 del 5.02.2021 , l ‘INPS traccia un riepilogo degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nelle ipotesi di revoca del licenziamento. 

Sull'argomento: Tribunale di Udine: il dipendente volutamente assente deve rimborsare il ticket licenziamento all’azienda

Come noto, dapprima il Decreto Cura Italia e a seguire il Decreto Rilancio e il Decreto Agosto, hanno limitato la facoltà del datore di lavoro di ricorrere a procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Detta disciplina è stata successivamente prorogata dalla Legge di Bilancio 2021.

TICKET e RISOLUZIONE : 

Nell’ipotesi di risoluzione consensuale a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato con le organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro degli aderenti all'accordo, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket licenziamento, tenuto conto che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI. 

Ciò in quanto vale il principio, già ribadito nella circ. n. 40 del 19.03.2020, secondo il quale il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità di disoccupazione. 

Tale obbligo contributivo viene di norma assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione. Visto il particolare periodo, l’ INPS ha eccezionalmente previsto la possibilità di assolvere all’obbligo contributivo entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di oneri ulteriori. 

FONDO TESORERIA E REVOCA DEL LICENZIAMENTO :

La normativa emergenziale ha previsto per i datori di lavoro che abbiano proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, la possibilità di revocare in ogni tempo il recesso purché venga fatta contestualmente richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

In tali ipotesi, l’ INPS con il mess. n. 528 del 5.02.2021, precisa che è dovuta la contribuzione al Fondo Tesoreria delle quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale. Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021.

Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di versamento del ticket licenziamento, il datore di lavoro che procede con la revoca deve ritenersi escluso da tale obbligo. Pertanto, i datori di lavoro che hanno erroneamente assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni UniEmens/vig.

Fonte: INPS – Mess. n. 528 del 5.02.2021