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INPS - Mess. n. 4412 del 10.12.2021 : Regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo


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Con il mess. n. 4412 del 10.12.2021, l’Inps ritorna sul tema dell’errata applicazione del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della l. n. 335/1995 che lo riserva ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. 


Massimale contributivo : Pesanti le conseguenze della sua erronea applicazione


Ricordato che il massimale riguarda la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti - IVS) e non le cosiddette aliquote minori, il messaggio segnale che l’avvio delle attività massive di controllo sulla corretta applicazione del massimale ha determinato una serie di contestazioni in particolare sula misura delle sanzioni civili richieste a seguito della accertamento effettuato sul modo di applicare il massimale. 

Il messaggio riconosce che, a suo tempo, la l. n. 335/1995, nel definire l’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che si iscrivono a fare data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, non ha previsto specifici obblighi in capo ai medesimi lavoratori in ordine alla comunicazione al datore di lavoro degli elementi necessari per una corretta applicazione del massimale. 

Considerato quanto sopra, il messaggio si concentra sui casi di errata applicazione del massimale ai lavoratori che hanno acquisito anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 per effetto di domande di riscatto o di accredito figurativo presentate dopo l’assunzione. 

Ricorrendo tale fattispecie, il messaggio ritiene applicabile le sanzioni civili nella misura ridotta di cui alla lettera a), prima parte, del comma 15, dell’articolo 116 della legge n. 388/2000. Disposizione che, fermo l’integrale pagamento dei contributi dovuti, prevede la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali. 

In ordine alla decorrenza della riduzione delle sanzioni, il messaggio precisa che la stessa dovrà farsi decorrere dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996. 

Sulla base della ricostruzione operata e verificato l’avvenuto pagamento dell’importo richiesto con la diffida a titolo di contribuzione sull’imponibile eccedente il massimale, le strutture territoriali Inps, come sottolinea il messaggio, procederanno alla definizione delle contestazioni pervenute effettuando d’ufficio la rideterminazione delle sanzioni nella misura dell’interesse legale in luogo di quelle più elevate ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della medesima l. n. 388/2000. 

Relativamente ai recuperi per i quali sono ancora in corso le attività di notifica delle diffide, connesse alla rilevata differenza di imponibile in caso di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, le sanzioni saranno dovute nella misura degli interessi legali una volta intervenuto il pagamento integrale della contribuzione richiesta. 

Il messaggio, infine, afferma che, ove il pagamento dell’importo della contribuzione dovuta venga effettuato oltre il termine assegnato dall’Inps, la misura degli interessi legali sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 fino alla scadenza del termine di pagamento indicato nella medesima diffida. 

A partire dalla predetta scadenza e fino al giorno dell’effettivo integrale pagamento della contribuzione, saranno invece considerate dovute le sanzioni civili nella misura più elevata di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della l. n. 388/2000.

Fonte: INPS - Mess. n. 4412 del 10.12.2021