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INPS – Mess. n. 322 del 23.01.2018: Riflessi dell’estensione della definizione agevolata sul rilascio del DURC


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L’INPS, con il messaggio n. 322 del 23.01.2018, sostituisce e annulla il precedente messaggio n. 142/2018. Vengono nuovamente forniti chiarimenti in ordine all’estensione delle ipotesi di definizione agevolata, le relative scadenze di pagamento e i riflessi dell’estensione sulla verifica della regolarità contributiva per il rilascio del DURC.

Riguardo quest’ultimo punto, l’INPS precisa che anche in caso di accesso alle nuove ipotesi di definizione agevolata (art.1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), potrà essere rilasciato il Durc nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti regolarità.

Il rilascio del DURC da parte delle strutture territoriali dell’INPS avverà quindi seguendo le consuete modalità già esposte con la circolare INPS n. 80 del 02.05.2017.

Fonte: INPS