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INPS – Mess. n. 2998 del 30.07.2020 : Verifica della regolarità contributiva ed estensione della validità del DURC


durc documento unico di regolarità contributiva
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Con Mess. n. 2998 del 30.07.2020 , fornisce una serie di chiarimenti in merito all’estensione della validità del DURC secondo quanto disposto dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

A seguito della crisi epidemiologica è stata disposta l’estensione di 90 giorni del periodo di validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva a partire dalla data di cessazione dello stato di emergenza, prorogato con il DL 30 luglio 2020, n. 83 sino alla data del 15 ottobre 2020. I DURC, quindi, fruiranno automaticamente di una nuova estensione della loro scadenza sino al 13 dicembre 2020 ( a differenza di quanto precisato dall’ INPS nel messaggio pubblicato poco prima della proroga prevista dal DL 30 luglio 2020, n. 83 ).

L’INPS ricorda che, l’automaticità della proroga viene meno nel caso degli appalti pubblici. Il Decreto Semplificazioni ( art. 8, c. 10, del DL 13 luglio 2020, n. 76 ) ha infatti stabilito l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

A fronte delle evoluzioni legislative, l’ Istituto ha adeguato la procedura informatica di richiesta del DURC per consentire l’acquisizione dell’ultimo documento emesso anche in assenza di un attestato in corso di validità. Il DURC che si andrà così a consultare potrà indicare date non modificate al fine di garantire l’integrità materiale del documento e prevenire la contraffazione e la falsificazione.

Fonte: INPS – Mess. n. 2998 del 30.07.2020