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INPS – Circ. n. 91 del 4.08.2020: Esonero dal contributo addizionale NASPI per contratti a termine


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L’INPS, con circ. n. 91 del 4.08.2020, riepiloga le fattispecie contrattuali di lavoro a termine, escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI ( pari all’1,4% della retribuzione imponibile ) , alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, c. 12, della Legge n. 160/2019, all’articolo 2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012.

Il contributo addizionale è dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine, compresa la somministrazione. Dal 2012 ad oggi, la disciplina originariamente prevista dalla Legge Fornero è stata oggetto di alcune modifiche che hanno ampliato le ipotesi di esclusione del contributo.

Il decreto Dignità ( D.L. n. 87/2018 convertito dalla L. n. 96/2018 ) ha poi previsto un incremento dello 0,5% contributo addizionale NASPI in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.

Con la circ. n. 91 del 4.08.2020, l’ Istituto riepiloga le ipotesi di esclusione e fornisce una serie di indicazioni di carattere operativo utili alla corretta compilazione della denuncia contributiva mensile.

FATTISPECIE ESCLUSE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI:

• ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
• ai contratti di lavoro in apprendistato;
• ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
• ai contratti di lavoro domestico.
• ai rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
• alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità sino al 31 dicembre 2016.

IL LAVORO STAGIONALE E CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI :

Sono esonerati i contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali, stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Per quanto riguarda, invece, i contratti stipulati prima del 1.01.2020, l’esonero contributivo trova applicazione ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente a tale data. Limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1.01.2013 al 31.12.2015, l’esonero originariamente previsto non è stato confermato.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI SENZA INCREMENTO:

L’art. 3 del DL n. 87/2018 esclude l’applicazione dell’incremento per i rinnovi contrattuali dei lavoratori adibiti ad attività di insegnamento, ricerca scientifica, trasferimento Know- How e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da università private, istituti di ricerca, società pubbliche di ricerca e promozione dell’innovazione, enti privati di ricerca.

Fonte: INPS – Circ. n. 91 del 4.08.2020