Con la circolare n. 61 del 04.04.2018, l’INPS definisce la misura per l’anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori di calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2018
- Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
- Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
- Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
- Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità, tubercolosi)
- Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
- Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2018, per altre prestazioni
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
- Assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D.lgs n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddito)
- Assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D.lgs n. 151/2001
- Limiti di reddito per l’indennizzo del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
- Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2018
Fonte: INPS