Con la circolare n. 27 del 12.02.2018, l’INPS fornisce le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti per l’anno 2018 e altre indicazioni riguardo le scadenze per effettuare i versamenti.
1)CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO:
• Il reddito minimo annuo ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti per il 2018 è pari a 15.710,00 euro.
• Per effetto dell'aumento progressivo annuale stabilito dalla Manovra Monti, l'aliquota artigiani e commercianti 2018 da applicarsi sul minimale di reddito è pari al 24%. Gli iscritti alla Gestione commercianti, dovranno aggiungere alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale il contributo aggiuntivo dello 0,09%, per l'indennizzo della cessazione definitiva dell’attività commerciale.
• La riduzione contributiva prevista per i minori di 21 anni (21% per gli artigiani e al 21,9% per i commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie 21 anni.
• Il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
2)CONTRIBUZIONE IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE:
• Per la quota eccedente il minimale e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile 2018 pari all’importo di 46.630,00 resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale (art. 3-ter della L. 14.11.1992, n. 438).
• Il contributo in argomento, denominato contributo a conguaglio, sommato al contributo sul minimale del reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018.
3)MASSIMALE IMPONIBILE DI REDDITO ANNUO:
• Per i lavoratori iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 77.717,00 euro.
• Per i lavoratori iscritti alla Gestione successivamente al 01.01.1996, il massimale annuo è pari a 101.427,00 euro. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
• Il massimale di reddito sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.
4)TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO: I contributi andranno versati mediante i modelli F24 alle seguenti scadenze:
• 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
• Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018, per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale.
Ulteriori indicazioni vengono fornite riguardo il calcolo della contribuzione dei collaboratori nelle imprese artigiane o commerciali e l’applicazione del regime contributivo agevolato ai sensi della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
A cura della Redazione