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INPS – Circ. n. 174 del 22.11.2021 : Decreto Rilancio - modalità di recupero degli indebiti previdenziali


Con circ. n. 174 del 22.11.2021 , l’ INPS illustra le nuove modalità di recupero delle somme indebitamente erogate e tassate in anni precedenti in ossequio alla nuova disciplina introdotta dal Decreto Rilancio ( art. 150 del Decreto Legge n. 34/2020 ) che, per effetto del nuovo comma 2-bis dell’art. 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce più onere deducibile dal reddito. La disposizione in esame ha, inoltre, previsto in favore del sostituto d’imposta, quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, in luogo del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute utilizzabile in compensazione nei confronti dell’erario. 

Con la modifica al TUIR, il legislatore ha inteso deflazionare il contenzioso civile e amministrativo derivante dalla pregressa normativa e dalla connessa prassi in forza della quale il sostituto d’imposta era tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite - se assoggettate a tassazione in anni precedenti - al lordo delle ritenute fiscali, mentre il contribuente era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda. 

La nuova disciplina decorre dalla data di entrata in vigore del cd. Decreto Rilancio, vale a dire alla data del 19 maggio 2020. Pertanto ai rapporti definiti prima della predetta data verrà applicato il previgente regime di restituzione al lordo con riconoscimento dell’onere deducibile. 

DETERMINAZIONE DELL’ INDEBITO : 

L’INPS determinerà l’importo netto oggetto di restituzione ( cd. nettizzazione ) sulla scorta delle indicazioni fornite dall’ Agenzia delle Entrate con circ. n. 8/E del 14.07.2021. All’importo lordo dell’indebito, andrà applicata l’aliquota media determinata dal rapporto tra ritenute e reddito imponibile. Le procedure di calcolo richiederanno : 

1. L’ individuazione delle somme nette oggetto di recupero per ciascuna annualità nei casi di indebiti pluriennali.

2. all’interno delle singole annualità del periodo di riferimento dell’indebito, ai fini della determinazione del reddito imponibile, occorrerà tener conto della complessiva posizione del soggetto, cioè considerare gli importi complessivamente erogati dall’Istituto al medesimo soggetto e non soltanto quelli erogati dalla singola prestazione del cui indebito si tratta;

3. ai fini della determinazione delle ritenute operate sul predetto reddito complessivo imponibile sarà necessario computare tutte le trattenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali determinate e riferite agli anni d’imposta cui si riferisce l’indebito.

CREDITO D’IMPOSTA : 

Per quanto concerne il credito di imposta, l’ INPS precisa che l’accertamento amministrativo dell’indebito è il momento rilevante per la costituzione, da un lato, del diritto alla ripetizione nei confornit del soggetto interessato e, dall’altro, del diritto al credito d’imposta verso l’erario, a prescindere dall’effettiva restituzione delle somme da parte del debitore. L’ Istituto potrà avvalersi del credito in esito all’accertamento del diritto di ripetizione delle somme indebitamente percepite, indipendentemente dalla loro effettiva restituzione. 

Fonte: INPS - Circ. n. 174 del 22.11.2021