Stampa

INPS - Circ. n. 121 del 6.09.2019 : Decreto dignità - Contributo addizionale NasPi


Decreto dignità Contributo addizionale NasPi
icona

Con la circ. n. 121 del 6.09.2019 , l’ INPS fornisce istruzioni per la gestione del contributo addizionale NASpI e del suo incremento dovuto a seguito di rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato all’interno della denuncia contributiva mensile.

Il Decreto Dignità ( D.L. n. 87/2018 ) , nella versione recata dalla relativa legge di conversione ( Legge n. 96/2018 ) ha infatti introdotto l’aumento del contributo addizionale NASpI attraverso la rimodulazione dell’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, il quale dispone che:

“[…] ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.

Successivamente l’articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha disposto che:

“il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione”.

L’INPS, con la circ. n. 121 del 6.09.2019, ribadisce alcuni aspetti già evidenziati dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 17 del 31.10.2018:

1. La decorrenza dell’incremento del contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo, anche in somministrazione, è fissata al 14 luglio 2018. Si tratta, come ribadito dall’ INPS, di un aumento incrementale, vale a dire che la maggiorazione si applica a tutti i rinnovi sommandosi ai precedenti ( 1° rinnovo: 1,4%+0,5% ; 2° rinnovo: 1,4% + 1% ; 3° rinnovo: 1,4% + 1,5% ..... );

2. Contributo e somministrazione: l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa;

3. La modifica della causale fa presumere il rinnovo: La circ. n. 121 del 6.09.2019 INPS recepisce quanto chiarito dal Ministero del Lavoro in tema di proroghe e rinnovi. In generale si ha rinnovo quando, raggiunta la scadenza del contratto, le parti ne sottoscrivono un altro, sempre a termine. La proroga altro non è che una posticipazione della scadenza prevista ( in quest’ultimo caso il contributo addizionale non si applica. In quest’occasione i tecnici INPS, concordi con il suddetto dicastero, hanno precisato che “…. qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.”

4. Esclusioni dal contributo addizionale: Il contributo addizionale non è dovuto per i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963; gli apprendisti; i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

5. Condizioni per la restituzione del contributo: Con la circ. n. 121 del 6.09.2019, l’ INPS ricorda che il recupero dell’incremento dello 0,5% non può avvenire in modalità disgiunta dal recupero del contributo addizionale del 1,40%. Sarà quindi opportuno valorizzare i relativi campi della denuncia contributiva utilizzando gli appositi codici UniEmens indicati dall’Istituto.

Fonte: INPS – Circ. n. 121 del 6.09.2019