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INPS – Mess. n. 96 del 10.01.2022 : Decontribuzione turismo – Istruzioni per il conguaglio


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L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. 

Con la circ. n. 140 del 21.09.2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. 

Con la successiva circ. n. 169 del 11.11.2021 l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell’8 novembre 2021, ha ampliato l’elencazione dei codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021 e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione l’agevolazione introdotta dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 e ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto. 

Con il mess. n. 96 del 10.01.2022 viene comunicato che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze ) sono state elaborate. Pertanto l' Istituto fornisce istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

Fonte: INPS - Mess. n. 96 del 10.01.2022