Stampa

INPS - Mess. n. 824 del 24.02.2017: Definizione agevolata dei carichi affidati agli AdR - Rilevanza ai fini della attestazione della regolarità contributiva.


icona

L’art. 6 del d.l. n. 193/2016, relativamente ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, disciplina la definizione agevolata.

Per quanto riguarda i carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte di Istituti previdenziali, si è posto il problema della inclusione anche delle somme aggiuntive di cui all’art. 116, comma 8 lett. a) e b) fra gli oneri inclusi in tale forma di definizione.

Il messaggio Inps n. 824/2016 chiarisce che le ulteriori somme aggiuntive di cui sopra sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193/2016.

Il messaggio, inoltre, si occupa degli interessi da calcolare nella misura degli interessi di mora, di cui al comma 9 del predetto art. 116, affermando che questi, ai fini della definizione agevolata, sono da corrispondere unitamente ai contributi dovuti.

Infine, il messaggio si occupa del rapporto fra la regolarità contributiva dell’azienda, anche ai fini del rilascio del DURC, e l’attivazione/conclusione della definizione agevolata.