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INPS - Circ. n. 32 del 22.02.2018: Esonero contributivo in agricoltura e regime “de minimis” – Domande ripresentabili entro il 31 marzo.


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Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2018, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime “de minimis” per la corretta fruizione dell’esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introdotto dall’articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n.232.

Con la circolare INPS n. 85 del 11.05.2017, sono state fornite le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo. Come specificato al paragrafo 4, lett. b) l’esonero è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1048/2013 applicativi degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Per il settore agricolo la soglia “de minimis” è pari a 15 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari. Conseguentemente al suo superamento, l’esonero non potrà essere concesso, neppure per la parte che non superi detti massimali.

In base al disposto normativo, con riferimento ai coltivatori diretti, il sistema di calcolo dell’esonero applicato in via generale all’intero nucleo familiare può determinare, in talune fattispecie, la completa esclusione dal beneficio, compreso il giovane coltivatore diretto. L’Istituto pertanto precisa che il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia richiesto per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare.

RIPRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: Le richieste di ammissione al beneficio respinte per superamento della soglia calcolata per l’intero nucleo familiare potranno essere ripresentate entro il 31 marzo 2018 come disposto con il messaggio n. 195 del 17.01.2018. Andranno utilizzati i nuovi modelli denominati “Esonero contributivo per CD e IAP 2016 BIS” e “Esonero contributivo per CD e IAP 2017 BIS”, disponibili all’interno del Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli.

COMUNICAZIONE VARIAZIONE “DE MINIMIS”: Per le istanze di esonero accettate, è necessario comunicare, in modalità telematica, gli aiuti in regime de minimis che la stessa azienda dovesse ricevere successivamente, utilizzando il modello “Esonero contributivo per CD e IAP – De Minimis”, disponibile nel Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli a partire dal 15 marzo.