INL – Nota n. 89/2020: Non è necessario l’aggiornamento del DVR ma è comunque opportuno formalizzare l’attenzione posta dall’azienda al rischio di contagio, attraverso la creazione di un appendice al Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ). Questa integrazione dovrà attestare l’adozione di un piano di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale finalizzato alla riduzione del rischio di contagio COVID-19. Data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.
In questa particolare fase emergenziale, la valutazione del rischio di contagio per la popolazione è per forza di cose rimessa alle istituzioni governative. Ai datori di lavoro non resta altro che dare seguito all’attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando. Assicurare che tutto il personale dipendente si attenga alle misure prescritte è la priorità del datore di lavoro, affinche le attività vengano svolte in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.
Con nota n. 89/2020, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) interviene a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili alla emergenza covid-19, per quanto concerne la valutazione dei rischi e l’eventuale aggiornamento del DVR.
Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro ( rischio generico ).
In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto all’aggiornamento del DVR in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione ( rischio professionale ) e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.
Già queste prime considerazioni sono di per sé sufficienti per “non ritenere necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale).
E’ anche vero, però, che il datore di lavoro non può esimersi dall’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali, nonché di adozione di DPI che possono modificare anche profondamente la routine aziendale e che è opportuno formalizzare con un appendice al DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008. “
Fonte: INL - Nota n. 89/2020